PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
STATUTO
Approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 19 del 23.03.2000.
TITOLO I
CAPO I PRINCIPI GENERALI
Art. 1 Principi
La Provincia di Vibo Valentia è Ente territoriale autonomo, rappresenta la comunità di coloro che vivono nell'ambito del suo territorio; ne cura gli interessi e ne promuove e coordina lo sviluppo solidale e compatibile con l'equilibrio ambientale.
Art. 2 Territorio
II territorio della Provincia è costituito dai tenitori dei Comuni che ne fanno parte.
Art. 3 Sede, stemma e gonfalone
1. La sede della Provincia è situata nel Comune capoluogo. Gli organi della Provincia possono riunirsi anche in sede diversa da quella del Comune capoluogo.
2. Lo stemma, il gonfalone della Provincia, e il loro uso sono stabilite da apposito regolamento.
3. Lo stemma è costituito da: semitroncato partito: nel primo, d'oro, alla croce a tardi nero; nel secondo, di azzurro alla parte superiore della colonna d'argento, fondata in punta, con capitello dorico, dello stesso; nel terzo, di rosso, al leone d'oro. Ornamenti esteriori da Provincia.
4. Il gonfalone è costituito da: drappo partito di bianco e di azzurro, riccamente ornato di ricami d'oro e caricato dallo stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in oro, recante la denominazione della Provincia. Le parti di metallo ed i cordoni sono dorati.
5. L'asta verticale è ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette dorate
poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma della Provincia e sul gambo, inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'oro.
Art. 4 Finalità
1. La Provincia esercita le proprie funzioni perseguendo le finalità politiche e sociali che la Costituzione assegna alla Repubblica.
2. Informa le proprie linee di indirizzo, i propri programmi e i propri provvedimenti agli obiettivi di piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini e del completo sviluppo della persona.
3. Ispira la propria attività al principio di solidarietà e di piena realizzazione dei diritti di cittadinanza.
4. Opera per il superamento degli squilibri economici, sociali, culturali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità regionale e nazionale, nonché per una sempre maggiore integrazione nel tessuto sociale ed economico di tutti i lavoratori e le loro famiglie immigrati insediati nel suo territorio.
5. nell'ambito delle proprie competenze la Provincia concorre a:
a) consolidare ed estendere il patrimonio dei valori di libertà, democrazia, giustizia e pace;
b) tutelare e valorizzare le risorse ambientali, territoriali, naturali e storico-artistiche nell'interesse della collettività ed in funzione di una sempre più alta qualità della vita e di uno sviluppo sociale ed economico sostenibili;
e) perseguire la piena occupazione dei lavoratori, la tutela dei loro diritti e la valorizzazione delle loro attitudini e capacità professionale;
d) garantire e promuovere, anche attraverso azioni positive, la parità giuridica, sociale ed economica della donna;
e) assicurare la funzione sociale della iniziativa economica pubblica e privata, anche promuovendo lo sviluppo delle forme di collaborazione tra pubblico e privato, dell' associazionismo economico e della cooperazione;
f) perseguire la realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della salute, in grado di affrontare ogni forma di disagio sociale e personale anche con il responsabile coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato;
g) rendere effettivo il diritto allo studio e alla formazione permanente, alla cultura e all'attività fisico-motoria e sportiva fino ai livelli più alti.
Art. 5
Funzioni
1. Spettano alla Provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardano vaste zone intercomunali o L'intero territorio provinciale nei seguenti settori:
a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione della calamità;
b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
c) e) valorizzazione dei beni culturali;
d) viabilità e trasporti;
e) protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali;
f) caccia e pesca nelle acque interne;
g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
h) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
i) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
I) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
m) esercita tutte le funzioni attribuite da deleghe statali e regionali.
2. La Provincia, in collaborazione con i comuni e sulla base di programmi da essa proposti, promuove e coordina attività nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.
3. La gestione di tali attività ed opere avviene attraverso le forme previste dalla legge per la gestione dei servizi pubblici.
Art. 6
Programmazione
1. La Provincia:
a) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai comuni, ai fini della programmazione economica, territoriale e ambientale della regione;
b) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla legge regionale;
e) formula e adotta, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale e promuove il coordinamento dell'attività programmatoria dei comuni.
2. La Provincia, inoltre, predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento che, ferme restando le competenze dei comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, determina indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare, indica:
a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;
b) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazioni;
e) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulica-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimentazione delle acque;
d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserva naturali.
3. I programmi pluriennali e il piano territoriale di coordinamento sono trasmessi alla regione ai fini di accertarne la conformità agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale.
4. La Provincia ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.
Art. 7
Collaborazione
1. La provincia pone a fondamento della propria attività amministrativa e di programmazione il principio della collaborazione e della consultazione con i comuni, le comunità montane, gli enti sanitari, al fine di realizzare un coordinato sistema delle autonomie.
2. A tale scopo, nel rispetto dell'autonomia degli altri enti, predispone:
a) forme di raccordo con gli enti locali e di confronto dei rispettivi indirizzi e programmi con le modalità previste dai successivi articoli;
b) supporti informativi, tecnici e organizzativi necessari per In assolvi mento dei compiti
affidati agli enti locali, singoli o associati;
e) mezzi e procedure per armonizzare Inazione dei vari livelli di governo su tutte le materie e le attività di comune interesse.
3. La Provincia, ispirandosi ai principi e alle finalità indicate:
a) partecipa, nei modi e nei limiti consentiti nell'ordinamento statale, a forme di collaborazione e di raccordo con altre province e comuni italiani nonché con analoghe istituzioni di altri stati;
b) sostiene le forme di collegamento con gli organi della Unione economica europea attivate dallo stato e dalla regione, per l'esercizio delle proprie funzioni relative all'applicazione dei regolamenti comunitari e all'attuazione delle direttive.
4. La Provincia nell'ambito degli atti di indirizzo e di coordinamento statali e regionali,
può svolgere attività promozionali all'estero nelle materie di competenza proprie.
5. La Provincia, in armonia con la costituzione, collabora con lo Stato e con la regione per realizzare forme di cooperazione e collegamento fra i diversi livelli istituzionale.
Art. 8
Rapporti con le realtà sociali
1. La Provincia riconosce il diritto dei cittadini, degli enti delle associazioni che esprimono interessi ed istanze di rilevanza sociale, a partecipare alla formazione e alla attuazione delle proprie scelte programmatiche e amministrative e ne promuove I'esercizio con regolamenti e deliberazioni, in conformità ai principi del presente statuto.
2. La Provincia favorisce la formazione di libere forme associative di organizzazioni del volontariato e delle persone portatrici di handicap e agevola le stesse con la concessione di sovvenzioni e di vantaggi economici di qualunque natura subordinata alla predeterminazione e alla pubblicazione dei criteri delle modalità della concessione medesima.
3. I servizi e gli uffici della Provincia possono essere articolati nel territorio provinciale per favorirne I'accesso alla popolazione.
4. La Provincia garantisce la più ampia informazione sulla propria attività come presupposto per una effettiva partecipazione della comunità provinciale.
5. La Provincia può suddividere il proprio territorio in circondali, la cui organizzazione è demandata ad apposito atto normativo di competenza del Consiglio Provinciale, sentiti i Comuni interessati.
Art. 8 bis
Conferenza dei Sindaci
1. E' istituita, presso la Provincia, la conferenza dei Sindaci, quale organo consultivo del Consiglio Provinciale.
2. La conferenza dei Sindaci esprime il proprio parere sui principali atti di programmazione dell'ente in materia, nei casi e nei modi individuati dal regolamento per il funzionamento degli organi.
3. La conferenza è presieduta dal Presidente della Provincia od in caso di impedimento da un suo delegato.
Le modalità di convocazione e il funzionamento della conferenza stessa, verranno normate da apposito regolamento approvato dal Consiglio Provinciale.
TITOLO II
CAPO I
ORGANI DI GOVERNO
Art. 9
Organi del governo
Gli organi di governo della Provincia sono:
a) il Consiglio
b) la Giunta
e) il Presidente
Art. 10
Competenze del Consiglio
1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo, programmazione e di controllo politico - amministrativo.
2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
a) lo statuto della Provincia e delle aziende speciali, i regolamenti e l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi ed i progetti preliminari di opere pubbliche triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali perla loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
e) le convenzioni tra Comuni e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associati ve;
d) In istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento
e di partecipazione;
e) I'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, In affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
f) In istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche anche economiche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
h) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio provinciale e la emissione dei prestiti obbligazionari;
i) le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
I) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previste espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscono mera
esecuzione e che, comunque, non rientrano nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario Generale, dei Dirigenti o Funzionari titolari di posizioni organizzative;
m) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzione nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;
n) la partecipazione alla definizione e all'adeguamento delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, presentate dal Presidente della Provincia al Consiglio. La partecipazione si attua attraverso la discussione e la votazione di una risoluzione.
o) la verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. La verifica si attua entro il 30 giugno e il 30 novembre di ogni anno attraverso la discussione e la votazione di una risoluzione.
3. Entro 2 mesi dalla seduta consiliare di insediamento, il Presidente della Provincia, sentita la giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Il regolamento di funzionamento del Consiglio stabilisce le modalità di proposizione da parte dei Consiglieri di emendamenti modificativi e/o integrativi delle linee programmatiche.
Art. 11
Prima seduta insediamento del Consiglio - presidenza, convalida del Presidente della Provincia e dei Consiglieri proclamati eletti i nomina del Presidente del Consiglio e del vice Presidente del Consiglio
1. La prima seduta successiva alle elezioni del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni come convocazione.
2. La prima seduta è convocata dal Presidente della Provincia ed è presieduta dallo
stesso fino alla elezione del Presidente del Consiglio.
3. Nella prima seduta, il Consiglio provvede alla convalida del Presidente della Provincia e dei Consiglieri proclamati eletti e alle eventuali surrogazioni di questi ultimi e alla elezione del Presidente del Consiglio e del vicepresidente del Consiglio.
4. La seduta prosegue per la comunicazione del Presidente della Provincia dei componenti della Giunta e del vicepresidente.
Art. 12
Pubblicità delle spese elettorali
1. I candidati risultati eletti dovranno presentare alla segreteria generale il rendiconto delle spese per la campagna elettorale secondo le modalità che saranno definite dal Regolamento del Consiglio Provinciale.
Art. 13
II Presidente e il Vicepresidente del Consiglio Provinciale.
1. Nella prima seduta successiva alle elezioni, dopo la convalida degli eletti, il Consiglio provvede all'elezione con votazione distinta del Presidente del Consiglio e del Vice Presidente del Consiglio.
2. Il Presidente del Consiglio e il Vice Presidente sono eletti, con votazione separata, a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio. Ove non si raggiunga il quorum previsto, si procede nella stessa seduta ad altre votazioni con il quorum della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Fino alla nomina del Presidente del Consiglio Provinciale presiede la seduta consiliare il Presidente della Provincia.
3. il Presidente del Consiglio e il Vice Presidente durano in carica per tutto il mandato consiliare, salvo che un terzo dei componenti il Consiglio, arrotondati alla frazione inferiore, non ne chiedano la cessazione dalla carica con una apposita mozione di sfiducia, contenente anche In indicazione di un nuovo Presidente e/o del Vice Presidente, da discutersi non oltre trenta giorni dalla sua presentazione e che deve essere approvata dallo stesso quorum che li ha eletti. L'approvazione della mozione comporta la cessazione della carica del Presidente e/o del Vice Presidente e contestualmente In elezione del Presidente e/o del Vice Presidente.
Art. 14
Competenze del presidente del Consiglio
1. Il Presidente del Consiglio rappresenta il Consiglio, lo convoca, sentita la conferenza dei capigruppo e lo presiede.
2. in caso di assenza ed impedimento del Presidente del Consiglio, il Consiglio è presieduto dal vicepresidente del Consiglio e in caso di assenza ed impedimento di questa ultimo dal Consigliere anziano.
3. E' il Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi
dell'articolo 72, quarto comma del testo unico delle leggi per la composizione degli organi delle amministrazioni comunali approvato con Decreto del Presidente della repubblica 16 marzo 1970, n. 570.
4. Qualora il Consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal Consigliere che nella graduatoria di anzianità, determinata secondo i criteri di cui al terzo comma, occupa il posto immediatamente successivo.
5. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedono un quinto dei Consiglieri o il Presidente della Provincia, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste relative alla competenza della organo.
6. Il Presidente del Consiglio assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
7. Il Presidente del Consiglio è investito del potere di direzione dei lavori e delle attività del Consiglio.
8. Il Presidente del Consiglio convoca e presiede la conferenza dei capigruppo.
9. Insedia le commissioni consiliari, le coordina e vigila sul loro funzionamento.
10. Al Presidente è fatto divieto di assumere o esercitare ogni altra funzione o incarico all'interno della Ente o in organismi o Enti esterni dipendenti o sottoposti a controllo o vigilanza della Provincia che non gli competono per effetto della carica rivestita.
11. Esercita ogni altra funzione conferitagli dallo statuto e dai regolamenti della Ente.
12. Il Presidente del Consiglio esercita le sue funzioni con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.
13. In caso di assenza del Presidente, ancorché temporanea, il Vicepresidente svolge tutte le funzioni attribuite al Presidente stesso. Competono inoltre al Vicepresidente tutte le prerogative di legge, statutarie e regolamentari previste per il Presidente.
Art. 15
Sedute consiliari
1. Il Consiglio Provinciale deve essere riunito per la approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e ogni qualvolta si rende necessario, nei giorni ed ore indicati nell'avviso di convocazione contenente l'elenco degli argomenti da trattare.
2. Le modalità di convocazione delle sedute sono disciplinate dal regolamento.
3. le sedute del Consiglio per essere valide necessitano di 1/3 dei Consiglieri assegnati.
Alt 16
Funzioni dei Consiglieri
1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. Le prerogative ed i diritti dei Consiglieri sono disciplinati dalla legge, dal presente statuto o del regolamento per il funzionamento del Consiglio.
3. I Consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano I'intera comunità provinciale.
4. Essi, singolarmente o in gruppo, hanno diritto di iniziativa nelle materie di competenza del Consiglio, nonché di presentare interrogazioni, interpellanze, ordine del giorno, mozioni e mozioni d'ordine, che possono essere discusse ali□ inizio di ciascuna seduta consiliare o, secondo le norme del regolamento, in sessione distinte da quelle destinate alla trattazione degli argomenti di natura amministrativa.
5.1 Consiglieri hanno il dovere di partecipare, salvo giustificato motivo, alle riunioni del Consiglio.
6. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici della Provincia, nonché dalle sue aziende, enti dipendenti, tutte le notizie, le informazioni e copie degli atti in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato secondo le modalità stabilite dal regolamento.
7. Per In esercizio delle loro funzioni e la partecipazione alle commissioni sono attribuiti ai Consiglieri i compensi e i rimborsi stabiliti dalla legge.
8. I Consiglieri possono richiedere la trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione. In regime di indennità di funzione ad ogni consigliere assente dalle sedute di Consiglio e commissione, senza giustificato motivo, si applica una detrazione pari ad un trentesimo della indennità, per ogni assenza.
9. I Consiglieri hanno diritto ad essere assicurati sui rischi del mandato.
10. Il Presidente della Provincia, può delegare ad uno o più Consiglieri l'esercizio di funzioni di sua competenza inerenti a specifiche attività, determinandone la durata.
Art. 17
Prerogative delle minoranze consiliari
Le norme del regolamento di funzionamento del Consiglio Provinciale devono consentire ai Consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari l'effettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto d'informazione sulla attività e sulle iniziative della Provincia, delle aziende, istituzioni e degli enti dipendenti.
Ai gruppi delle minoranze consiliari spetta la designazione dei Presidenti delle commissioni consiliari, ordinarie e speciali, aventi funzione di controllo e di garanzia, individuate dal regolamento.
Spetta altresì ai gruppi di minoranza, con votazione separata e limitata ai soli componenti dei gruppi stessi, la nomina di loro rappresentanti negli organi collegiali degli enti, delle aziende ed istituzioni dipendenti dall'ente, nonché in tutte le commissioni anche a carattere consultivo, ove la legge, lo Statuto ed i regolamenti prevedono le designazione da parte del Consiglio di propri rappresentanti in numero superiore ad uno.
Art. 18
Dimissioni dalla carica di consigliere
1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Presidente del Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo della Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendo i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 39, comma 1, lettera b, numero 2, della legge 8 giugno 19990 n. 142 e successive modificazioni.
Art. 19
Decadenza dalla carica di consigliere
1. I Consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti.
2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Provinciale secondo modalità e termini stabiliti dal regolamento del Consiglio, garantendo comunque il diritto dei Consiglieri a far valere le cause giustificative.
Art. 20
Funzionamento del Consiglio
1. Le sedute del Consiglio Provinciale sono pubbliche salvo i casi previsti dalla legge o dal regolamento.
2. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale la seduta, ma non nel numero dei votanti.
3. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale la seduta.
4. I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini al quarto grado o del coniuge. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini al quarto grado.
5. Il Segretario Generale partecipa alla seduta del Consiglio e ne redige i verbali.
6. Le decisioni sono prese a scrutinio palese salvo che la legge o il regolamento non dispongono modalità di votazione che richiedano lo scrutinio segreto.
7. Salvo i casi un cui la legge e lo statuto non dispongono altrimenti le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti.
8. Per le deliberazioni di nomina e di designazione di competenza del Consiglio sono nominati o designati coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti; qualora debba essere comunque rappresentata la minoranza si procede con il meccanismo del voto limitato con le modalità previste dal regolamento.
9. A parità di voti viene eletto il più anziano per età.
10. Per le cariche ove siano richieste specifiche capacità professionali, se ne verifica e se ne comprova la sussistenza sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio stesso ai sensi dell'art. 32, lettera n), della legge 8 giugno 1990, n. 142 come sostituito dall'art. 15 della legge 25 marzo 1993, n. 81 e sulla base dei curricula depositati dalle persone proposte per la nomina o la designazione.
Art. 21
Regolamento del Consiglio
1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato, nel quadro dei principi stabiliti dallo
statuto e da apposito regolamento approvato con il voto favorevole dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche alle modifiche del regolamento.
3. Il regolamento disciplina inoltre le modalità attraverso le quali vengono destinate al Consiglio e ai gruppi consiliari regolarmente costituiti, personale, servizi, attrezzature e risorse finanziarie per il loro funzionamento.
Art. 22
Gruppi consiliari
1. I Consiglieri sono organizzati in gruppo secondo le disposizioni del regolamento, che ne stabilisce e ne determina la composizione, le modalità di funzionamento ed i mezzi adeguati, anche in relazione alla loro consistenza numerica, per l'esercizio delle funzioni.
2. Per costituire un gruppo occorrono almeno due Consiglieri. I monogruppi confluiscono automaticamente nel gruppo misto. Nel caso che una lista presentata all'elezione abbia avuto eletto un solo Consigliere, a questo sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare provinciale.
3. Ai capigruppo consiliari viene tempestivamente trasmessa copia delle delibere di Giunta e Consiglio, copia delle determine presidenziali, delle determine dirigenziali e delle ordinanze.
Art. 23
Commissioni consiliari permanenti
1. Il Consiglio per I'esercizio delle proprie funzioni si articola in commissioni consiliari permanenti.
2. Il regolamento ne determina la composizione, nel rispetto del principio di proporzionalità fra maggioranza e minoranze, le modalità di nomina o elezione, il funzionamento, il numero e le attribuzioni.
3.1 lavori delle commissioni consiliari sono pubblici.
4. Le commissioni hanno poteri d'iniziative, referenti, redigenti, di controllo, consultivi ed istruttori in ordine a tutti gli atti generali e le materie di competenza del Consiglio secondo i principi stabiliti dal regolamento.
5. Esse esercitano altresì il controllo politico - amministrativo sulla andamento delle aziende speciali, delle Istituzioni, delle società di capitali partecipate dal Comune, nonché sui soggetti concessionari dei servizi pubblici.
6. Le commissioni consiliari permanenti possono disporre per I'esercizio delle loro funzioni audizioni di pubblici amministratori e funzionari, compresi il presidente, gli assessori, i responsabili degli uffici e servizi ed il segretario, i quali hanno l'obbligo di intervenire alle audizioni e di cooperare al raggiungimento degli obiettivi delle commissioni.
7. Le commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di predisporre e promuovere con le modalità previste dal regolamento In approvazione da parte del Consiglio di atti d'indirizzo generali e settoriali e di loro integrazioni, modifiche e varianti.
8. Il presidente, gli Assessori ed i responsabili degli uffici e dei servizi possono partecipare ai lavori delle commissioni permanenti con diritto di parola e di proposta, senza diritto di voto.
9. Le commissioni consiliari permanenti hanno diritto di ottenere dagli uffici della Ente e da quelli degli enti , aziende ed istituzioni dipendenti o sottoposti a controllo o vigilanza e da tutti gli altri organi le informazioni relative alle materie di rispettiva competenza.
10. Alle richieste delle commissioni consiliari non può essere opposto il segreto d'ufficio o il riserbo, salvo che per le categorie di atti esattamente individuate nel regolamento.
11. Il regolamento può prevedere l'esercizio di poteri deliberativi delle commissioni, anche in materia di pareri o per delega del Consiglio.
12. E' istituita la conferenza dei capigruppo con compiti generali di ordinamento dei lavori del Consiglio e con le altre funzioni che potranno essere attribuite dai regolamenti.
13. Essa è parificata a tutti gli effetti alle commissioni consiliari permanenti e si riunisce su disposizioni del Presidente del Consiglio che la presiede o su richiesta di tanti capigruppo in rappresentanza di almeno 1/3 dei Consiglieri.
Art. 24
Commissioni consiliari straordinarie, temporanee e speciali
II Consiglio può istituire - con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti - commissioni consiliari straordinarie, temporanee, speciali, di indagine e di inchiesta, determinando nell'atto di istituzione i compiti, la composizione. La durata, i poteri di indagine eventualmente conferiti, le modalità di funzionamento e la dotazione di beni, servizi, strutture e personale che sia ritenuta necessaria alla espletamento del mandato.
I lavori delle commissioni così nominate devono compiersi nel termine assegnato, pena la decadenza automatica della commissione.
i lavori delle commissioni si concludono con la presentazione mediante deposito in segreteria a disposizione del Consiglio entro il termine fissato di una relazione a cura del Presidente della commissione.
E' in facoltà dei commissari dissenzienti di presentare relazioni di minoranza nelle stesse forme e termini della relazione della commissione.
La relazione della commissione e quelle eventuali di minoranza devono essere sottoposte all'esame del Consiglio per l'assunzione di eventuali provvedimenti nella prima seduta successiva a quella dell'avvenuto deposito.
Art. 25
Giunta - Composizione
1. la Giunta provinciale è composta dal Presidente della Provincia che la presiede e da un numero di 8 Assessori.
2. Gli Assessori sono nominati dal Presidente della Provincia anche al di fuori dei componenti del Consiglio fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere. E' auspicabile che lo stesso, in sede di nomina della Giunta provinciale, tenga conto, ove opportuno del principio della pari opportunità.
3. Il Presidente della Provincia nomina i componenti della Giunta tra cui un vicepresidente e ne da comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.
4. La carica di Assessore provinciale è incompatibile con la carica di Consigliere provinciale. Qualora un consigliere provinciale assuma la carica di assessore nella giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto di accettatone della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.
5. Agli Assessori provinciali è vietato ricoprire incarichi o assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza della Provincia.
6. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Presidente della Provincia. Gli stessi non possono essere nominati rappresentati della Provincia.
7. Il Presidente della Provincia può revocare uno o più assessori, dandone comunicazione al Consiglio.
Art. 26
Funzione della Giunta
1. La Giunta delibera con la presenza della maggioranza di voti, n caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
2. Il regolamento determina le modalità di funzionamento della giunta.
3. Il comportamento degli Assessori nella esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli Assessori e quelle proprie dei dirigenti dell'ente.
4. Gli Assessori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.
5 II Segretario generale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni della Giunta e ne cura la verbalizzazione.
6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
7 Alle sedute della Giunta, in udienza conoscitiva, possono partecipare, su invito del Presidente, i dirigenti della Provincia, senza diritto di voto.
Art. 27
Competenze della Giunta
1. La Giunta collabora con il Presidente della Provincia nella amministrazione della Provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Presidente della Provincia, del segretario o dei funzionali dirigenti, collabora con il Presidente della Provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. E', altresì, di competenza della Giunta I'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei principi generali stabiliti dal Consiglio.
Art. 28
Compiti degli Assessori
1. Gli Assessori hanno rilevanza sia alla interno che all'esterno dell'ente.
2. L'attività degli Assessori è coordinata dal Presidente.
3. Gli Assessori:
a) svolgono attività propositiva per i lavori della Giunta nell'ambito degli incarichi permanenti o temporanei loro attribuiti dal Presidente;
b) presentano le proposte di intervento predisposte dagli uffici;
e) verificano che le proposte di intervento rientrino nella attuazione dei programmi generali della Provincia;
d) rispondono, se delegati dal Presidente, entro trenta giorni, alle interrogazioni o interpellanze presentate dai consiglieri;
e) forniscono ai dirigenti della Provincia le direttive politico-amministrative per la predisposizione dei programmi e dei progetti-obiettivo da sottoporre all'esame del Consiglio;
f) partecipano alle riunioni del Consiglio provinciale e delle commissioni consiliari di loro competenza senza diritto di voto.
Art. 29
Giuramento del Presidente della Provincia
1. Il Presidente della Provincia presta davanti al Consiglio nella seduta di insediamento il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
Art. 30
Distintivo del Presidente della Provincia
1. Distintivo del Presidente della Provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della Provincia, da portare a tracolla.
Art. 31
Competenze del Presidente della Provincia
1. Il Presidente della Provincia è I'organo responsabile dell'amministrazione della Provincia.
2. Il Presidente della Provincia rappresenta la Provincia.
3. Nomina i componenti della Giunta fra cui un vicepresidente.
4. Il Presidente della Provincia può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
5. Il Presidente della Provincia in caso di assenza o impedimento temporaneo è sostituito dal vicepresidente.
6. Il Presidente della Provincia entro trenta giorni dalla seduta di insediamento del Consiglio, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
7. Convoca, presiede la Giunta e propone gli oggetti da trattare.
8. Coordina Inattività degli Assessori, ne mantiene l'unità di indirizzo politico finalizzato alla realizzazione del programma di governo ed al conseguimento degli scopi della Provincia.
9. Propone gli oggetti da trattare al Consiglio.
10. Il Presidente della Provincia esercita le funzioni ad esso attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti, sovrintende al funzionamento degli uffici e all'esecuzione degli atti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate alla Provincia.
11. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Presidente della Provincia provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentati della provincia presso enti, aziende ed istituzioni.
12. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dalla insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
13. Il presidente della Provincia nomina i responsabili degli uffici, dei servizi e dei settori, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 51 della legge 8 giugno 1990 nonché dallo statuto e dai regolamenti provinciali.
14. Indice i referendum provinciali deliberati dal Consiglio.
TITOLO III
CAPO SECONDO ORGANI DI GESTIONE ED UFFICI
Art. 32
Personale
1. Il personale della Provincia è al servizio esclusivo della comunità provinciale.
Art. 33
Ordinamento degli uffici e dei servizi
1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è disciplinato con apposito regolamento predisposto in osservanza con la normativa in materia, in conformità con i principi per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa spetta ai Dirigenti, nel rispetto degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio e in base ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, di professionalità e responsabilità.
Art. 34
Organizzazione e gestione del personale
1. La Provincia, nel rispetto dei principi fissati dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni e tenuto conto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro, disciplina: a) la determinazione della propria dotazione organica e le procedure per l'assunzione.
1) La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato.
2) Possono essere stipulati inoltre, al di fuori della dotazione organica contratti a tempo determinato per i Dirigenti e le alte specializzazioni in misura complessivamente non superiore al 5% del totale della dotazione organica della dirigenza e del personale di posizione organizzativa.
3) Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine si può provvedere a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.
4) Infine possono essere costituiti uffici posti alle dirette dipendenze del Presidente della Provincia, della Giunta o degli Assessori per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite.
b) L'organizzazione e la gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti ad essa attribuiti;
e) II conferimento a tempo determinato di incarichi di direzione di aree funzionali;
d) L'organizzazione, le funzioni e le attribuzioni dei settori e dei servizi;
e) II coordinamento dell'inattività del Segretario Generale e dei Dirigenti;
f) Le tecniche e le metodologie e gestione;
g) I criteri e le metodologie per la valutatone dei costi e dei benefici e la realizzazione degli obiettivi;
h) La predisposizione dei piani annuali di formazione e aggiornamento;
i) Le incompatibilità, il cumulo di impieghi e incarichi consentiti e quelli vietati al personale.
Art. 35
Conferenza dei servizi
1. La Provincia, qualora sia opportuno o necessario effettuare un esame contestuale di attività, interventi, interessi interorganici o generali coinvolti in un procedimento amministrativo indice una conferenza di servizi la cui composizione, funzionamento e competenze è disciplinata da apposito regolamento predisposto in conformità alle disposizioni legislative in materia.
Art. 36
Comitato di coordinamento
1. La Provincia istituisce un comitato di coordinamento, la cui composizione e funzionamento è disciplinato da un apposito regolamento.
2. Il Comitato di coordinamento è organo di consulenza del Presidente della Provincia per Inattività di programmazione, organizzazione e gestione delle risorse in relazione agli obiettivi della Provincia.
Art. 37
Strumento di controllo interno
1. La Provincia si dota nell'ambito della propria autonomia di strumenti di monitoraggio e valutatone dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'inattività svolta a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Art. 38
Segretario Generale
1. La Provincia ha un Segretario Generale titolare, dipendente dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'AIbo dei Segretari comunali e provinciali e iscritto all'AIbo dei Segretari comunali e provinciali.
2. Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa e di consulenza organizzativa alle decisioni degli organi istituzionali, con pareri scritti o orali e, su richiesta, attraverso l'apposizione del visto di conformità sui singoli atti alle leggi allo statuto e ai regolamenti.
3. Il Segretario generale inoltre:
a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
b) può rogare tutti i contratti nei quali In Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nella interesse della Ente;
e) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Presidente della Provincia;
4. Il Segretario Generale, per lo svolgimento delle proprie funzioni ed attribuzioni, si avvale del vice segretario generale, se previsto dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, della struttura organizzativa della Provincia e del personale della Provincia.
5. Il Segretario Generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e ne coordina inattività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 51-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni, il Presidente della Provincia non abbia nominato il Direttore Generale.
Art. 39
Dirigenti
1. Spetta ai Dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo le norme stabilite dal regolamento dell'organizzazione dei servizi e degli uffici.
2. Spettano ai Dirigenti tutti i compiti compresa I'adozione di atti che impegnano I'amministrazione verso I'esterno, che la legge espressamente non riservi agli organi di governo della Ente.
3. Spettano inoltre ai Dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obbiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico.
4. Spettano altresì ai Dirigenti:
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutatone, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo;
g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza provinciale nonché i poteri di vigilanza e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale nelle materie di competenza della Provincia.
h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituenti manifestazione di giudizio e conoscenza;
i) gli atti ad essi delegati dal Presidente;
I) la collaborazione con il Presidente, la Giunta e il Consiglio nello svolgimento dell'azione amministrativa;
m) la cura degli interessi della Provincia presso gli enti e le società sottoposte alla vigilanza della stessa, dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
5) I Dirigenti su richiesta rispettivamente del Presidente della Provincia e del Presidente del Consiglio sono tenuti ad essere presenti alle sedute.
Art. 40
Le determinazioni ed i decreti
Gli atti dei Dirigenti e dei responsabili dei Servizi non diversamente disciplinati da altre norme, assumono la denominazione di determinazioni e sono regolati secondo le disposizioni del presente articolo.
Gli atti del Presidente non diversamente disciplinati dalla legge assumono il nome di Determinazioni.
Le determinazioni hanno esecuzione dal giorno stesso della adozione o, nel caso in cui comportino spesa, dalla data di apposizione dell'attestazione di copertura finanziaria.
A tal fine sono trasmessi ali□ ufficio competente e da questo restituiti, previa registrazione dell'impegno contabile, entro cinque giorni.
Entro i successivi tre giorni sono pubblicati all'AIbo pretorio per dieci giorni e depositati in copia presso la segreteria provinciale e trasmessi al Presidente della Provincia e ai capigruppo consiliari.
Tutti gli atti del Presidente e dei Dirigenti e dei responsabili dei servizi sono numerati e classificati unitariamente, con sistemi di raccolta che ne individuano la cronologia, la materia e In ufficio di provenienza.
Art. 41
Direttore Generale
1. Il Presidente della Provincia, può nominare un Direttore generale ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 51 bis della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni.
2. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo della Ente secondo le direttive impartite dal Presidente della Provincia, perseguendo i livelli ottimali di efficacia ed efficienza.
3. Al Direttore Generale compete in particolare:
a) la sovrintendenza della gestione dell'Ente;
b) la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 40, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'art. 11 del predetto decreto legislativo n. 77 del 1995. A tali fini, al Direttore Generale rispondono, nella esercizio delle funzioni loro assegnate, i Dirigenti dell'Ente, ad eccezione del Segretario Generale.
Art. 42
Partecipazione sindacale - Rinvio
1. Per quanto riguarda la partecipazione sindacale sulle materie relative al rapporto di lavoro si fa rinvio alle norme in materia.
Art. 43
Ricorsi giurisdizionali contro i provvedimenti dei Dirigenti, del Segretario Generale, del Presidente della Provincia, della Giunta Provinciale e del Consiglio Provinciale
1. Contro i provvedimenti dei Dirigenti, del Segretario Generale, del Direttore Generale, del Presidente della Provincia, della Giunta Provinciale e del Consiglio Provinciale è dato ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente, ai sensi della legge 6 dicembre 1971,1034.
CAPO III SERVIZI PUBBLICI
SEZIONE I Disposizioni generali
Art. 44 Servizi pubblici
1. La Provincia nell'ambito delle proprie competenze provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità provinciale.
2.1 servizi riservati invia esclusiva alla Provincia sono stabiliti dalla legge.
Art. 45
Forme di gestione dei servizi pubblici
1. La Provincia può gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:
a) in economia quando le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
b) in concessione a terzi quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
e) a mezzo aziende speciali per la gestione di servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
2. La scelta della forma di gestione dei servizi pubblici è fatta sulla base di specifiche analisi e studi di fattibilità.
SEZIONE II
Aziende Speciali ed Istituzioni
Art. 46 Azienda speciale
1. L'azienda speciale è ente strumentale della Provincia, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto approvato dal Consiglio Provinciale.
Art. 47
Istituzione
1 L'istituzione è organismo strumentale della Provincia per I'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.
Art. 48
Organi della azienda speciale e della istituzione
1. Organi della azienda e della istituzione sono:
a) il consiglio di amministrazione;
b) il personale;
e) il Direttore cui compete la responsabilità gestionale.
Art. 49
Consiglio di amministrazione della azienda e della istituzione
1. Il consiglio di amministrazione della azienda e della istituzione è composto dal Presidente che lo presiede e da un numero di componenti non superiore al numero degli assessori stabilito dallo statuto della Provincia.
Art. 50
Nomina degli organi della azienda e della istituzione
1. Il consiglio di amministrazione della azienda e della istituzione è nominato dal Presidente della Provincia sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Provinciale.
Art. 51
Requisiti per la nomina
1. Il Presidente e i componenti del consiglio di amministrazione della azienda e della istituzione devono essere scelti tra i cittadini che hanno i requisiti per la nomina a consigliere provinciale e una speciale competenza tecnica a amministrativa per studi compiuti per funzioni disimpegnate e per uffici pubblici ricoperti.
Art. 52
Ineleggibilità
1. Non possono ricoprire la carica di Presidente e componente del consiglio di amministrazione della azienda e della istituzione coloro che si trovano in uno dei casi di ineleggibilità a consigliere previste dalla legge.
Art. 53
Incompatibilità
1. Non possono ricoprire la carica di Presidente e di componente del consiglio di amministrazione della azienda e della istituzione coloro che sono in lite con l'azienda e della istituzione coloro che sono in lite con l'azienda e con In istituzione, nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda o della istituzione.
Art. 54
Durata in carica degli organi della azienda e della istituzione
II Presidente e i componenti del consiglio di amministrazione della azienda e della istituzione durano in carica per un periodo di tempo pari alla durata del Consiglio provinciale.
Art. 55
Cessazione dalla carica
1. Il Presidente e i componenti del consiglio di amministrazione della azienda e della istituzione cessano dalla carica:
a) per scadenza o prima della scadenza per cessazione dalla carica di Presidente che li ha nominati o rinominati:
b) per morte;
c) per dimissioni;
d) per decadenza;
e) per revoca.
Art. 56
Decadenza dalla carica
1. Il Presidente e i componenti del consiglio di amministrazione della azienda e della istituzione decadono dalla carica in casi di perdita della cittadinanza italiana o per il verificarsi delle cause di ineleggibilità e incompatibilità previsti dagli articoli 52 e 53 dello statuto.
Art. 57
Revoca degli amministratori
1. La revoca dalla carica di presidente e di componente del consiglio di amministrazione della azienda e della istituzione è disposta dal Presidente della Provincia ai sensi dell'articolo 13 della legge 25 marzo 1993, n. 81.
Art. 58
Direttore della azienda: nomina
1 La nomina del direttore della azienda ha luogo di norma mediante concorso pubblico per titoli ed esami indetto dal consiglio di amministrazione secondo modalità e termini previsti dal proprio statuto e dal proprio apposito regolamento.
2. Il candidato dichiarato vincitore è nominato direttore con deliberazione del consiglio di amministrazione.
3. La nomina del direttore della azienda può avere luogo mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato secondo modalità e termini previsti dal proprio statuto e dal proprio apposito regolamento.
Art. 59
Durata in carica
1. La nomina del direttore dell'azienda è a tempo determinato, per un triennio.
2. Qualora prima della scadenza del triennio il consiglio di amministrazione non abbia deliberato circa la cessazione o la conferma in carica del direttore, questi si intenderà confermato tacitamente per un altro triennio.
Art. 60
Direttore della istituzione: nomina
1. La nomina del direttore della istituzione ha luogo mediante concorso pubblico per titoli ed esami o mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato ai sensi dell'articolo 51, comma 5° della legge 8 giugno 1990, n. 142 secondo modalità e termini previsti dalla apposito regolamento della provincia.
Art. 61
Indennità
1. Le indennità di carica e le indennità di missione in favore del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione delle aziende e delle istituzioni sono deliberate dal Consiglio provinciale entro i limiti del sessantacinque percento di quelle previste rispettivamente perii Presidente della Provincia e per gli Assessori provinciali.
Art. 62
Principi generali dell'inattività
1. L'azienda e In istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso
I'equilibrio di costi e di ricavi compresi i trasferimenti.
2. La Provincia:
a) conferisce il capitale di dotazione;
b) determina le finalità e gli indirizzi;
c) e) approva gli atti fondamentali:
1) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplina i rapporti tra ente locale ed azienda speciale;
2) i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;
3) il conto consuntivo;
4) il bilancio di esercizio:
d) esercita la vigilanza;
e) verifica i risultati della gestione;
f) provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
Art. 63
Collegio dei revisori
1. Il collegio dei revisori della Provincia esercita le sue funzioni anche nei confronti della istituzione.
2. Lo statuto della azienda speciale prevede un apposito organo di revisione nonché forme autonome di verifica di gestione.
Art. 64
Ordinamento e funzionamento della azienda speciale e della istituzione
1. L'ordinamento e il funzionamento della azienda speciale sono disciplinati nell'ambito della legge del proprio statuto e dai regolamenti; quelli della istituzione sono disciplinati dallo statuto e dal regolamento della Provincia.
CAPO IV
FORME ASSOCIATIVE E ACCORDI DI PROGRAMMA
SEZIONE I
Convenzioni
Art. 65
Convenzioni
1. La Provincia al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati può stipulare convenzioni con i comuni e le province.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
SEZIONE II
Consorzi
Art. 66
Consorzi
1. La Provincia per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire un consorzio con i comuni e con le province secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1999, n. 142, in quanto, compatibili.
2. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, ivi comprese le comunità montane, quando siano a ciò autorizzati secondo le leggi alle quali sono soggetti.
SEZIONE III
Unioni di comuni
Art. 67
Unioni di comuni
1. La Provincia promuove l'unione di due o più comuni contermini appartenenti alla Provincia, per I'esercizio di una pluralità di funzioni o di servizi ai sensi dell'articolo 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. La Provincia a tal fine può provvedere ali Derogazione di contributi.
SEZIONE IV
Accordi di programma
Art. 68
Accordi di programmi
1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono per la loro completa realizzazione inazione integrata e coordinata di comuni, di province, della regione, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici o comunque di due o più fra i soggetti predetti, la Provincia, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento promuove la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ad ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo di programma può prevedere altresì provvedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
SEZIONE V
Conferenza fra enti
Art. 69
Conferenze fra enti
1. La Provincia qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento indice, di regola, una conferenza tra gli enti interessati secondo le modalità e termini previsti dalle disposizioni in quanto compatibili della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. La conferenza può essere indetta anche quando si debbano acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi di altri enti pubblici.
CAPOV
FINANZA, CONTABILITÀ, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E REVISIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
SEZIONE I
Finanza, contabilità, bilancio e programmazione finanziaria
Art. 70
Finanza locale
1. La finanza della provincia, secondo la legge che riconosce autonomia finanziaria e potestà impositiva autonoma agli enti locali, è costituita da:
a) imposte proprie;
b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
c) tasse e diritti per servizi pubblici;
d) trasferimenti erariali;
e) trasferimenti regionali;
f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
g) risorse per investimenti;
h) altre entrate.
Art. 71
Contabilità
1. Il regolamento di contabilità di cui all'art. 59 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e del D. L.gs n. 77/95 e successive modificazioni ed integrazioni disciplinano le procedure, i
rapporti finanziari e contabili della attività di programmazione di previsione, di rendicontazione, di gestione, di investimenti e di revisione.
Art. 72
Bilancio e programmazione finanziaria
1. La Provincia delibera entro i termini previsti dalla legge il bilancio di previsione per I'anno successivo, osservando i principi della unità, della annualità, della universalità, della integrità, della veridicità, del pareggio economico e finanziario e della pubblicità.
2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Calabria.
3. Il bilancio e i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
4. il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio entro i termini previsti dalla legge.
5. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
Art. 73
Contratti
1. La Provincia si attiene nella stipulazione dei contratti e delle relative procedure alle normative della Unione europea, alle leggi dello Stato, al regolamento dei contratti di cui all'art. 59 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
SEZIONE II
Revisione economica e finanziaria
Art. 74
Collegio dei revisori dei conti - Nomina
1. Il Consiglio Provinciale elegge, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.
2. I componenti del collegio dei revisori dei conti devono essere scelti:
a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, il quale funge da presidente;
b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
3. Non può ricoprire la carica di revisore dei conti chi si trova in uno dei casi di ineleggibilità e incompatibilità a consigliere provinciale previste dalla legge, nonché nelle ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'art. 2399 del codice Civile.
4. Ai componenti del collegio dei revisori dei conti è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso la Provincia o presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza della Provincia.
Art. 75
Attribuzioni
1. Il collegio dei revisori dei conti in conformità allo statuto e all'apposito regolamento:
a) collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo ed indirizzo;
b) esprime pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati;
e) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Provincia;
d) redige la apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione;
e) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle gestione;
f) esprime nella relazione rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza e produttività e economicità della gestione.
Art. 76
Responsabilità
1.1 revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio.
Art. 77
Trattamento economico ai revisori dei conti
1. Il trattamento economico annuo da attribuire ai revisori dei conti è determinato con deliberazione del Consiglio provinciale in conformità, modalità e termini previsti dalla legge.
Art. 78
Durata in carica - cessazione, decadenza, revoca
1. I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. 2.1 revisori dei conti cessano dalla carica per scadenza della incarico e per dimissioni.
3. I revisori dei conti decadono dalla carica in caso di perdita della cittadinanza italiana o per il verificarsi di una delle cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dall'art. 74, comma terzo.
4. I revisori dei conti non sono revocabili salvo che:
a) per gravi violazioni delle norme dello statuto o delle leggi;
b) per inadempienza e in particolare per la mancata redazione dell'apposita relazione che deve accompagnare la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto di gestione.
5. il provvedimento di revoca è adottato dal Consiglio Provinciale a scrutinio segreto col voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati.
Art. 79
Funzionamento del collegio dei revisori dei conti
1. Il funzionamento del collegio dei revisori dei conti è disciplinato da apposito regolamento.
TITOLO III
CAPOI
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
SEZIONE I
Azione popolare, diritti di accesso ed informazione dei cittadini
Art. 80
Azione popolare, diritti (inaccesso e di informazione dei cittadini
1. Ciascun cittadino elettore può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano alla Provincia. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso inazione o il ricorso salvo che la Provincia costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.
2. Tutti gli atti della Provincia sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata determinazione dell'organo competente che ne vieti inesibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
3. Il regolamento, adottato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini In informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque
li riguardano; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione.
4. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, la Provincia assicura Inaccesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni.
SEZIONE II
Difensore civico
Art. 81
Istituzione -Attribuzione -Attivazione
1. E' istituito, in esecuzione dell'art. 8, della legge 8 giugno 1990, n. 142, il difensore civico.
2. Il difensore civico svolge le proprie attribuzioni in autonomia e indipendenza.
3. Il difensore civico interviene per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti del cittadino:
a) con riferimento a provvedimenti, atti, fatti, comportamenti, omissioni, ritardi di uffici o
di servizi della Provincia e degli enti, istituti, consorzi e aziende sottoposti a vigilanza della Provincia.
b) con riferimento a provvedimenti, atti, fatti,, comportamenti, omissioni, ritardi di uffici o di servizi degli enti locali nella esercizio delle funzioni delegate o subdelegate dalla Provincia.
4. Segnala al presidente della Provincia le disfunzioni riscontrate che comunque possono pregiudicare il buon andamento e inimparziabilità della pubblica amministrazione.
5. Ha diritto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti del cittadino:
a) di accedere nelle ore di servizio ai documenti amministrativi;
b) di richiedere notizie sui provvedimenti, atti, fatti e comportamenti;
c) e) di ottenere senza spese copia di provvedimenti e atti;
d) di accertare i motivi di inerzia o di ritardo nella emissione dei provvedimenti.
6. Il difensore civico interviene su richiesta di singoli cittadini o di una pluralità di essi o su propria iniziativa.
Art. 82
Requisiti perla nomina
1. Il difensore civico è nominato tra i cittadini, (iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione Calabria) in possesso di requisiti di preparazione, esperienza e competenza giuridico-amministrativo che diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività e serenità di giudizio e che non si trovino in uno dei casi di ineleggibilità e incompatibilità a consigliere comunale, provinciale e regionale previsti dalla legge.
Art. 83
Nomina
1. Il Presidente della Provincia, almeno trenta giorni prima della data della scadenza o dalla data in cui si è verificata la vacanza o in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse, da preventivo avviso della avviamento della procedura per la nomina del difensore civico.
2. La nomina del difensore civico è effettuata dal Consiglio Provinciale a scrutinio segreto e con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati da un elenco di candidati aventi i requisiti di legge.
3. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni, è nominato difensore civico colui che ha ottenuto per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
4. La nomina deve avvenire, entro trenta giorni dalla data della scadenza o dalla data in cui si è verificata la vacanza o in casi di dimissioni dalla presentazione delle stesse.
Art. 84
Durata in carica - Decadenza - Revoca
1. Il difensore civico dura in carica per tutto il mandato consiliare e può essere rieletto per una sola volta.
2. Il difensore civico decade dalla carica in caso di perdita della cittadinanza italiana, per cancellazione dalle liste elettorali o per il verificarsi delle cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge.
3. La revoca dalla carica di difensore civico può essere predisposta per gravi violazioni delle norme dello statuto e della legge o per accertata inerzia.
4. Il relativo provvedimento è adottato dal Consiglio Provinciale a scrutinio segreto con voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati.
Art. 85
Relazioni e pubblicità delle attività
1. Il difensore civico presenta per il tramite del Presidente della Provincia entro il mese di gennaio di ogni anno una relazione sulla attività svolta, sugli interventi eseguiti e sulle disfunzioni riscontrate nello svolgimento delle proprie funzioni, corredata da osservazioni e suggerimenti.
2. Nei casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione, il difensore civico può inviare apposite relazioni al Presidente della Provincia per I'esame da parte del Consiglio Provinciale e può rendere direttamente pubblici i risultati delle proprie attività.
3. Il presidente della Provincia provvede a pubblicare la relazione annuale e le altre relazioni quali atti di rilevante importanza.
Art. 86
Indennità
1. Al difensore civico spettano una indennità di carica in misura che sarà stabilita con apposito atto consiliare, in ogni caso non superiore all'importo dell'indennità di carica prevista per il Vice Presidente della Provincia e il trattamento di missioni previsto per il Presidente della Provincia, qualora, per i compiti del proprio ufficio, debba recarsi fuori del comune capoluogo ove ha sede In ufficio del difensore civico.
Art. 87
Sede, personale e strutture
1. Il difensore civico ha sede nel comune capoluogo della Provincia in appositi locali messi a disposizione dalla Giunta Provinciale.
2. L'assegnazione del personale all'ufficio del difensore civico è stabilita dal Presidente della Provincia, sentito il difensore civico.
3. L'arredamento, i mobili, le attrezzature dell'ufficio del difensore civico sono stabiliti dalla Giunta.
Art. 88
Facoltà per i comuni della Provincia e di altri soggetti pubblici locali di avvalersi del difensore civico istituito dalla Provincia
1. I comuni e le altre amministrazioni pubbliche locali possono avvalersi, del difensore civico istituito dalla Provincia.
2. I reciproci rapporti e i rapporti finanziari, sono regolati da una apposita convenzione tipo approvata dal Consiglio Provinciale, stipulata tra la Provincia e i comuni e le altre amministrazioni che intendono avvalersi del difensore civico.
Art. 88 bis
Istituzione centro provinciale pari opportunità
E' istituito il centro provinciale per le pari opportunità. La composizione, le competenze, le regole di funzionamento e le strutture sono disciplinate da apposito regolamento.
SEZIONE III
Partecipazione popolare
Art. 89
Forme di consultazione popolare
1. Sono previste le seguenti forme di consultazione popolare:
a) istanze;
b) petizioni;
e) proposte;
d) referendum;
e) consultazioni.
Art. 90
Istanze e petizioni
1. I cittadini singoli e associati possono rivolgere istanze e petizioni alla Provincia dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi secondo formalità, modalità e termini stabiliti nella apposito regolamento.
Art. 91
Proposte
1. I cittadini singoli e associati possono presentare proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
2. La proposta deve essere presentata da parte di almeno mille cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio Provinciale e deve essere corredata delle firme dei proponenti.
3. La proposta è sottoposta da parte del Presidente della Provincia alla esame del Consiglio entro trenta giorni della presentazione.
4. Le modalità, formalità e i termini di presentazione ed esame delle proposte sono regolate da apposito regolamento.
Art. 92
Referendum consultivo
1. E' ammesso il Referendum consultivo per la revoca totale o parziale di deliberazioni del Consiglio o della Giunta e di provvedimenti del Presidente della Provincia quando lo richiedono:
a) almeno ventimila cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio provinciale;
b) almeno sei consigli comunali della Provincia.
2. Non è ammesso il referendum consultivo per le deliberazioni di bilancio, di tributi, di mutui, di prestiti obbligazionari.
3. Hanno diritto di partecipare al referendum consultivo tutti i cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio Provinciale.
4. Un apposito regolamento determina formalità, modalità e termini di attuazione del referendum consultivo.
5. Dei risultati del referendum consultivo il Presidente della Provincia da comunicazione al Consiglio Provinciale entro trenta giorni dalla votazione .
6. Le operazioni per lo svolgimento del referendum consultivo non hanno più corso se, prima della data dello svolgimento, le deliberazioni del Consiglio e della Giunta o i provvedimenti del Presidente siano stati revocati totalmente o parzialmente in conformità alla richiesta.
Art. 93
Consultazioni su istanza
1. E' ammessa la consultazione dei cittadini per la revoca totale o parziale di deliberazioni del Consiglio o della Giunta e di provvedimenti del Presidente quando lo richiedono almeno cinquemila cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio Provinciale;
2. Non è ammessa la consultazione per le deliberazioni di bilancio, di tributi, di mutui, di prestiti obbligazionari.
3. Hanno diritto di partecipare alla consultazione tutti i cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio Provinciale.
4. La consultazione si svolge col sistema del sondaggio.
5. Un apposito regolamento determina formalità, modalità e termini di attuazione della consultazione.
6. Dei risultati della consultazione, il Presidente della Provincia da comunicazione al Consiglio Provinciale entro trenta giorni dalla consultazione medesima.
7. Le operazioni per lo svolgimento della consultazione non hanno più corso se, prima della data dello svolgimento, le deliberazione del Consiglio e della Giunta e i provvedimenti del Presidente siano stati revocati totalmente o parzialmente in conformità alla richiesta.
Art. 94
Consultazioni d'ufficio
1. la Provincia nei procedimenti relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche e soggettive quali gli atti di indirizzo politico - amministrativo, i bilanci annuali e pluriennali, i piani territoriali, di coordinamento e i piani di sviluppo economico e sociale, può promuovere la consultazione di cittadini singoli e associati, nonché dei comuni della Provincia, di altri enti, organizzazioni sindacali e associazioni economiche, culturali e sociali a rappresentanza almeno comunale.
2. Un apposito regolamento determina formalità, modalità e termini di attuazione della consultazione.
SEZIONE IV
Consulte
Art. 95
Consulte
1. La Provincia, al fine di favorire la partecipazione dei cittadini singoli e associati all'amministrazione locale, può istituire consulte su richiesta degli organi di governo, con compiti di esprimere pareri e di formulare proposte nelle singole materie di competenza.
2. Un apposito regolamento determina il numero, la composizione, le modalità di nomina e il funzionamento delle consulte.
