SOMMARIO PAG.
TITOLO I - PRINCIPI
Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1
Art. 2 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO E VIGILANZA SUL TERRITORIO 1
Art. 3 - ORGANI DI POLIZIA LOCALE 1
TITOLO II - POLIZIA PROVINCIALE
Capo I — Istituzione del Servizio di polizia provinciale 2
Art. 4 - SERVIZIO DI POLIZIA PROVINCIALE 2
Art. 5 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE 2
Art. 6 - ALTRE COMPETENZE 3
Capo II — Status giuridico e attribuzioni del personale di vigilanza
Art. 7 - ATTRIBUZIONI DEL PERSONALE 3
Art. 8 - ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA 3
Art. 9 - ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI PUBBLICA SICUREZZA 4
Art. 10 - COMPITI DI NATURA TECNICO OPERATIVA 4
Art. 11 - COMPETENZA TERRITORIALE 5
Art. 12 - DIVIETO DI SVOLGERE COMPITI NON ATTINENTI AL SERVIZIO 5
Art. 13 - SOSPENSIONE E CESSAZIONE DELLE FUNZIONI 6
Capo III — Principi di organizzazione
Art. 14 - ORGANO DI GOVERNO 6
Art. 15- RESPONSABILE DEL CORPO 7
Art. 16 - PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA 8
Art. 17 - RAPPORTO GERARCHICO 8
Art. 18 - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 8
Art. 19 - PRESENTAZIONE IN SERVIZIO 9
Art. 20 - OBBLIGO DI RAPPORTO 9
Capo IV— Dotazione organica e accessi
Art. 21 -DOTAZIONE ORGANICA 9
Art.22 - PRINCIPI IN MATERIA DI SELEZIONE DEL PERSONALE 10
Art.23 - IDONEITA’ PSICOFISICA 10
Art.24 - MOBILITA’ 11
Art.25 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 11
Capo V— Norme di comportamento
Art.26 - DOVERI GENERALI 12
Art.27 - DOVERI PARTICOLARI 13
Art.28 - DECORO INDIVIDUALE 13
Art.29 - RAPPORTI INTERPERSONALI 13
Art.30 - SALUTO 14
Art.31 - DIRITTO DI ACCESSO E INFORMAZIONE 14
Art.32 - DOVERE DI DILIGENZA, D’USO E CUSTODIA 14
Capo VI — Uniformi e dotazione
Art. 33 -DOTAZIONI 15
Art. 34- UNIFORMI E DISTINTIVI 15
Art. 35 –TESSERA DI RICONOSCIMENTO 16
Art. 36 – MEZZI DI TRASPORTO 17
Art. 37- ATTREZZATURE VARIE 17
Capo VII - Armamento
Art. 38 - TIPOLOGIA DELL’ARMAMENTO 17
Art. 39 - SERVIZI ARMATI 18
Art. 40 - SERVIZI NON ARMATI 18
Art. 41 - ASSEGNAZIONE DELL’ARMA 18
Art. 42 - ARMERIA 19
Art. 43 - CONSEGNATARIO D’ARMERIA 19
Art. 44 - RELAZIONE SULL’USO DELLE ARMI 20
Capo VIII - Sanzioni amministrative e relative procedure
Art. 45 –ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI 20
Art. 46 –SEQUESTRO CAUTELARE 21
Art. 47 –ALTRI ORGANI ACCERTATORI 22
An. 48 - PAGAMENTO DELLE SANZIONI 22
Art. 49 -ORDINANZA-INGIUNZIONE ED ESAME DEI RICORSI 22
TITOLO III - POLIZIA PROVINCIALE
Art. 50 -ORGANI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA 23
Art. 51 -SERVIZI ISPETTIVI 23
Art. 52 -TESSERINO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA 24
Art. 53-RINVIO AL TITOLO II 24
TITOLO IV - VIGILANZA AMBIENTALE VOLONTARIA
Art. 54 - GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE 25
Art. 55 - STATUS DI GUARDIA ECOLOGICA VOLONTARIA 25
Art. 56 - COMPITI DELLE G. E .V 25
Art. 57 - LIMITI TERRITORIALI TEMPORALI 26
Art. 58 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO G. E. V 26
Art. 59 - PROGRAMMAZIONE E RELAZIONE ANNUALE 27
Art. 60- DOVERI DELLE G.E.V 27
Art. 61 - ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE 28
Art. 62 - VIOLAZIONI DI NATURA PENALE 28
Art. 63 - DOTAZIONI DELLE G. E. V. 29
Art. 64 - ASSICURAZIONE 29
Art. 65 - USO DI MEZZI PERSONALI DI TRASPORTO 29
Art. 66 - RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO 30
Art. 67- FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO G. E. V 30
Art. 68 - VALUTAZIONE DELLE G. E. V 30
TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 69 - NORMA DI RINVIO 31 Art. 70 - DEROGA ALL’ART. 24 31 Art. 71- ABROGAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI 31
Art. 72 - OPERATIVITÀ DEL SERVIZIO DI POLIZIA PROVINCIALE 31 Art. 73 - PUBBLICAZIONE 31
ALLEGATO A
ALLEGATO B
ALLEGATO C
ALLEGATO D
TITOLO I - PRINCIPI
Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente Regolamento disciplina l’esercizio delle funzioni di polizia locale, proprie, attribuite, trasferite o delegate ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, di competenza della Provincia di Vibo Valentia nonché le attività di polizia amministrativa trasferite o delegate alla provincia di Vibo Valentia in base alla legge.
Art. 2 - ATTIVITA’ DI CONTROLLO E VIGILANZA SUL TERRITORIO
Le funzioni di polizia locale di competenza dell’ente, disciplinate nel presente Regolamento, si distinguono in attività di vigilanza e di controllo.
L’attività di vigilanza rappresenta una azione di presidio del territorio allo scopo di prevenire e reprimere comportamenti di soggetti non identificati, definiti e
individuati preventivamente, non riconducibili ad un preciso spazio territoriale e ambito temporale.
Il controllo costituisce una azione che l’Amministrazione svolge in maniera sistematica e programmata laddove sono presenti prevalentemente attività poste in essere da specifiche ed individuate categorie di soggetti, ovvero attività ad elevato contenuto tecnico specialistico, o ancora attività che presentano specifiche modalità organizzative e/o amministrative.
Art. 3 - ORGANI DI POLIZIA LOCALE
Sono organi di polizia locale della Provincia di Vibo Valentia:
a) gli addetti del servizio di vigilanza costituiti nel Corpo di Polizia Provinciale;
b) gli addetti allo svolgimento di compiti di polizia amministrativa operanti nell’ambito delle strutture dell’ente cui sono attribuite le funzioni di controllo cosi come definite nell’ art. 2.
TITOLO II - POLIZIA PROVINCIALE
Capo I - Istituzione del Corpo di Polizia Provinciale
Art. 4 - CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE
E istituito, ai sensi dell’art. 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65, il Corpo di Polizia Provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale, con particolare riferimento alle seguenti materie:
a) tutela del patrimonio dell’Ente del territorio e dell’ambiente;
b) protezione della flora e della fauna e del patrimonio naturalistico;
c) vigilanza sulle attività ittiche e venatorie;
d) tutela beni culturali;
Vengono altresì svolte dal Corpo di Polizia Provinciale le funzioni sussidiarie di sorveglianza stradale, come disciplinate dagli artt. 11 e 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Il Corpo di Polizia Provinciale deve costituire per la collettività un punto di riferimento costante sul territorio, favorire la corretta fruizione delle risorse ambientali, culturali, operare la conoscenza, la valorizzazione e la conservazione del patrimonio naturalistico. A tal fine il Corpo di Polizia Provinciale compie tutte le attività necessarie, anche di tipo tecnico operativo, in conformità alle disposizioni vigenti e/o alle esigenze di servizio, concertando i programmi e le linee di intervento con le altre strutture interessate.
Art. 5 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
Le funzioni di cui al comma I dell’ art. 4 sono espletate dal personale inquadrato nei profili professionali del servizio di vigilanza costituito in Corpo di Polizia Provinciale.
La Polizia Provinciale, nelle materie di competenza, vigila sull’osservanza delle disposizioni di legge e regolamenti, al fine di garantire un regolare e ordinato svolgimento delle attività dalle stesse disciplinate, attraverso la prevenzione e la repressione degli illeciti di carattere amministrativo e penale.
Art. 6 - ALTRE COMPETENZE
Il Corpo di Polizia Provinciale svolge le funzioni di competenza dell’Amministrazione Provinciale,fermo restando le competenze degli organi di indirizzo politico — amministrativo nonché di direzione e di gestione.
il Corpo di Polizia Provinciale persegue altresì il coordinamento operativo della vigilanza volontaria provinciale e delle guardie volontarie delle associazioni private, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente e secondo gli indirizzi e la programmazione delle strutture degli organismi interessati, seguendo il criterio della concertazione.
Le indicazioni del presente Regolamento non sono esaustive delle competenze del Corpo di Polizia Provinciale: altre funzioni possono derivare da disposizioni di legge e regolamentari e/o da disposizioni organizzative interne dell’ente nell’ambito del quadro di riferimento individuato dal presente Regolamento.
Capo II - Attribuzioni del personale di vigilanza
Art. 7 - ATTRIBUZIONI DEL PERSONALE
Il personale del Corpo di Polizia Provinciale, inquadrato nel servizio di vigilanza, esercita le funzioni di polizia amministrativa ai sensi di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché dalle disposizioni che disciplinano le specifiche materie di polizia locale.
Ai sensi dell’art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, e della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il personale del servizio di vigilanza svolge anche, nell’ambito territoriale della Provincia, funzioni di polizia giudiziaria e funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, nei limiti e con le modalità indicate nei successivi artt. 8 e 9, e servizi di polizia stradale secondo quanto previsto dagli artt. 11 e 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Art. 8 - ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA
L’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria è regolato dal codice di procedura penale e dalle altre disposizioni in materia.
L’ambito spaziale, temporale e funzionale dell’attività di polizia giudiziaria risulta determinato in particolare dalle disposizioni contenute nel Titolo III del codice di procedura penale (artt. 55 - 59), dall’art. 12 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dalle disposizioni della legge 7 marzo 1986, n. 65, e della legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonché da quanto previsto dalle disposizioni che disciplinano le singole materie di polizia locale.
Riveste la qualifica di agente di polizia giudiziaria il personale inquadrato nel profilo professionale iniziale del servizio di vigilanza.
Riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi di quanto previsto dall’art. 57, comma 3, c.p.p. e dell’art. 5, comma 1, lett. a) della legge 7 marzo 1986 n 65, il responsabile del Corpo e il personale inquadrato nei profili professionali della categoria superiore a quella iniziale.
Art. 9 - ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI PUBBLICA SICUREZZA
L’Amministrazione Provinciale richiede al Prefetto il conferimento al personale dell’area di vigilanza della qualità di agente di pubblica sicurezza, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della legge 7 marzo 1986, n. 65, e dell’art. 27 della legge 11 febbraio 1992, n.157.
La suddetta qualità perdura finché non venga meno qualcuno dei requisiti richiesti e salvo determinazioni diverse delle autorità competenti.
Il personale che riveste la qualità di agente di .pubblica sicurezza è dotato di armi in conformità a quanto disposto dalla legge 7 marzo 1986, n. 65, dal decreto ministeriale 4 marzo 1987, n. 145, e successivi interventi normativi, e a quanto stabilito nel presente Regolamento. E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 28. comma 6, della legge 11 febbraio 1992. n. 157.
Il personale della Polizia Provinciale collabora con le forze di polizia dello
Stato ai sensi dell’art. 3 della legge 7 marzo 1986, n. 65, in osservanza delle
disposizioni vigenti ed in particolare dell’art. 7 del decreto ministeriale 4 marzo 1987, n0 145.
Art. 10— COMPITI DI NATURA TECNICO — OPERATIVA
Il personale appartenente al Corpo di Polizia Provinciale è tenuto a svolgere anche i seguenti compiti, secondo le disposizioni di servizio volta per volta ricevute:
a) vigilare sull’osservanza delle prescrizioni date dall’Amministrazione Provinciale a tutela del proprio patrimonio;
b) prestare servizi d’ordine e di vigilanza in relazione ad attività e compiti istituzionali dell’ Amministrazione Provinciale,
c) svolgere funzioni di notificatore in particolare per quanto concerne le materie di competenza del servizio e in via eventuale per altre attività dell’Amministrazione Provinciale;
d) espletare altri incarichi o compiere altre attività attinenti le funzioni previste dalla legislazione vigente e dal presente Regolamento (attività di informazione, raccolta di notizie, rilevazione, accertamento, attività tecnico operative in campo faunistico, naturalistico vigilanza stradale, ecc.);
e) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, mettendosi a disposizione dell’autorità competente in materia di protezione civile, nonché in caso di privati infortuni;
f) collaborare con le autorità di pubblica sicurezza.
Art. 11 - COMPETENZA TERRITORIALE
L’attività del personale del Corpo di Polizia Provinciale si svolge ordinariamente nell’ambito territoriale della Provincia di Vibo Valentia, salvo quanto previsto dall’art. 4, punto 4, della legge 7 marzo 1986, n. 65, dall’art. 29 della legge li febbraio 1992, n. 157, o da altre specifiche disposizioni, concernenti in particolare:
1) missioni esterne al territorio, di collegamento e di rappresentanza;
2) missioni esterne al territorio di soccorso in caso di calamità e disastri;
3) missioni esterne al territorio di rinforzo ad altri servizi di polizia, in presenza di appositi piani o accordi con le amministrazioni interessate, preventivamente comunicati alle Prefetture competenti per territorio;
4) operazioni esterne di polizia d’iniziativa dei singoli, ammesse esclusivamente m caso di necessità dovuta alla verifica di flagranza dell’illecito quando sia stato commesso nel territorio di appartenenza;
5) distacco o comando presso altri enti, per cui l’ambito operativo è il territorio dell’ente di destinazione.
I servizi espletati fuori dal territorio provinciale, esclusi quelli di cui al punto 4, sono svolti in via ordinaria senza anni, salvo quanto previsto dagli artt. 8 e 9 del decreto ministeriale 4 marzo 1987, n. 145, e dal presente Regolamento.
Art. 12 - DIVIETO DI SVOLGERE COMPITI NON ATTINENTI AL SERVIZIO
Il personale della Polizia Provinciale, in considerazione del particolare status giuridico ed economico dell’area di vigilanza, non può essere adibito ad attività lavorative estranee alle competenze proprie del Corpo di Polizia Provinciale, salvo le eccezioni previste nel presente Regolamento e i casi stabiliti dalla legge.
Art. 13 - SOSPENSIONE E CESSAZIONE DELLE FUNZIONI
L’esercizio delle funzioni di polizia locale, delle funzioni aggiuntive previste dall’art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, e delle altre funzioni previste dal presente Regolamento da parte del personale del servizio di vigilanza resta sospeso nei seguenti casi:
a)aspettativa per motivi sindacali;
b) aspettativa per funzioni pubbliche;
c)aspettativa non retribuita per motivi personali o di famiglia;
d) astensione anticipata dal lavoro, assenza obbligatoria per maternità, astensione facoltativa post partum, secondo quanto previsto dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e s.m.i.;
e)aspettativa per servizio militare o per servizio sostitutivo civile;
f) aspettativa per motivi di salute determinata da infermità neuro-psichiche;
g) provvedimenti cautelari e disciplina di sospensione dal servizio.
Nei suddetti casi il Corpo provvede a ritirare e conservare la tessera di riconoscimento, l’armamento e le dotazioni personali che saranno restituite all’ano di ripresa del servizio.
In tutti i casi di cessazione dal servizio il dipendente è tenuto alla restituzione della tessera di riconoscimento, dell’armamento e delle dotazioni personali.
Il responsabile del Corpo di Polizia Provinciale vigila sull’osservanza delle suddette disposizioni.
Capo III - Principi di organizzazione
Art. 14 - ORGANO DI GOVERNO
Il Presidente della Provincia, o l’Assessore da lui delegato, nell’esercizio della funzione di indirizzo politico - amministrativo, impartisce le direttive, sovrintende alle attività di polizia locale, vigila sul corretto funzionamento del Corpo e adotta i provvedimenti previsti da leggi e regolamenti.
In particolare compete al Presidente:
a) autorizzare le operazioni del Corpo di Polizia Provinciale esterne al territorio provinciale;
b) definire piani e accordi di collaborazione con altri enti e autorità, forze di polizia per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale, con particolare attenzione alle problematiche concernenti l’attività di vigilanza nelle zone di confine provinciale e le competenze comuni o connesse con altre amministrazioni;
Art. 15 - RESPONSABILE DEL CORPO
Il responsabile del Corpo di Polizia Provinciale assicura lo svolgimento dell’attività di polizia locale, impartisce le direttive inerenti l’impiego degli addetti, sovrintende all’organizzazione, alla disciplina, all’addestramento e alla formazione professionale nel rispetto della normativa vigente.
Allo stesso spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa delle risorse assegnate, rispondendo dei relativi risultati.
In particolare compete al responsabile del Corpo, in attuazione dei principi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:
1) stabilire le modalità di svolgimento dei servizi e l’organizzazione del lavoro (a titolo di esempio: eventuale articolazione territoriale delle zone operative, turni di lavoro e di reperibilità, ecc.);
2) autorizzare i servizi in abiti borghesi e/o in armi, in conformità alle disposizioni generali di legge o di regolamento;
3) autorizzare il personale a portare l’arma, per le esercitazioni comandate e nei giorni stabiliti, fino al poligono di tiro e viceversa, qualora questo si trovi ubicato all’esterno del territorio provinciale, previa concertazione di rito con l’autorità di P. S.
4) vigilare sull’osservanza da parte del personale di Polizia Provinciale delle disposizioni vigenti, in particolare per quanto concerne la disciplina dell’armamento e il funzionamento delle armerie;
5) adottare i provvedimenti di istituzione dell’armeria principale e di quelle sussidiarie;
6) nominare i consegnatari di armeria e i consegnatari supplenti;
7) conservare copia di riserva delle chiavi delle armerie;
8) disporre visite di controllo e ispezioni periodiche all’interno delle armerie;
9) fissare il tipo ed il numero complessivo delle armi in dotazione alla Polizia Provinciale con il relativo munizionamento;
10) provvedere all’assegnazione in via continuativa, per periodi determinati, dell’arma al personale dell’area di vigilanza in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza e alla revisione annuale dei relativi provvedimenti;
11) esercitare azione propositiva nei confronti degli organi di indirizzo politico-amministrativo per l’adozione dei provvedimenti di competenza;
12) svolgere ogni altra funzione di organizzazione e gestione del servizio che non sia di competenza di altri organi.
Art. 16 - PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ
Il responsabile del Corpo definisce il programma e le linee di attività sulla base delle direttive e dell’indirizzo politico-amministrativo, previa concertazione con i responsabili dei settori di volta in volta interessati.
La programmazione delle attività di rilevanza e interesse comune con altre strutture dell’ente deve essere concertata con i responsabili delle stesse, in modo da assicurare una gestione integrata e sinergie operative.
Art. 17- RAPPORTO GERARCHICO
Il personale del Corpo di vigilanza è soggetto, nel rapporto organico e nel rapporto di servizio con l’ente, ai vincoli gerarchici di competenza, secondo i principi generali in materia di pubblico impiego e le regole dell’organizzazione interna; è tenuto pertanto ad uniformarsi alle direttive e alle disposizioni impartite dal responsabile del Corpo e dagli altri superiori gerarchici.
Nel caso in cui all’esecuzione delle disposizioni impartite dovessero frapporsi difficoltà, ostacoli o inconvenienti imprevisti dovranno essere richieste, se possibile, specifiche istruzioni; qualora ciò non fosse possibile e si rendesse necessario un intervento immediato, il personale potrà agire con propria iniziativa in modo tale da non arrecare pregiudizio al Corpo e all’Amministrazione Provinciale, con l’obbligo di riferire quanto prima possibile ai propri superiori sulle modalità e sull’esito dell’intervento. Nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria il personale è direttamente responsabile del proprio operato, nei limiti della qualità di ufficiale o agente da esso rivestita, secondo le disposizioni di legge vigenti, nei confronti dell’autorità giudiziaria. Il personale, nei casi in cui agisce in veste di agente di pubblica sicurezza, ai sensi dell’art. 3 della legge 7 marzo 1986, n. 65, o nell’ambito di operazioni di protezione civile e/o di soccorso, dipende operativamente dalla competente autorità.
Art. 18 - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
L’ambito di servizio del personale del Corpo di vigilanza è il territorio provinciale. L’organizzazione deve favorire per quanto possibile il decentramento operativo territoriale: il responsabile del Corpo può definire, sulla base delle esigenze di servizio, un’articolazione del territorio in zone operative.
Il personale può essere adibito a servizi esterni e a servizi interni, a servizi diurni o notturni. Il personale, durante i servizi esterni di vigilanza, opera diviso di norma in pattuglie di almeno due unità e deve mantenere il contatto radio con il Corpo. A tale scopo deve essere organizzato un centro radio operativo, definendo le procedure per la trasmissione delle istruzioni di servizio. Il centro radio deve essere integrato nell’organizzazione dell’ente, individuando e sviluppando le sinergie operative con altri servizi, in particolare per quanto concerne la protezione civile, le emergenze e le attività di soccorso.
Nel caso di servizi a carattere continuativo con cambio sul posto il personale che ha terminato il proprio turno può allontanarsi soltanto quando sia assicurata la continuità del servizio dalla presenza del personale che deve sostituirlo.
Al fine di garantire la continuità dei servizi possono essere programmati turni di pronta reperibilità. Deve essere inoltre garantito il rispetto della normativa vigente in materia di servizi pubblici essenziali.
Art. 19 - PRESENTAZIONE IN SERVIZIO
Il personale della Polizia Provinciale ha l’obbligo di presentarsi in servizio all’ora stabilita, con il vestiario, equipaggiamento ed armamento prescritti in perfetto ordine.
A tal fine il dipendente deve accertarsi tempestivamente dell’orario e delle modalità del servizio da svolgere.
Art. 20 - OBBLIGO DI RAPPORTO
Il personale dell’area di vigilanza deve relazionare dei fatti avvenuti e degli interventi eseguiti durante il servizio, nell’esercizio di tutte le proprie attribuzioni, fatto salvo l’obbligo di redigere gli ulteriori atti di diretta competenza prescritti dalle disposizioni vigenti.
Il rapporto è giornaliero e va inoltrato tempestivamente con le modalità stabilite dal responsabile del Servizio, non appena possibile, tenuto conto della natura dei fatti che ne costituiscono oggetto.
Capo IV - Dotazione organica e accessi
Art. 21- DOTAZIONE ORGANICA
Il Modello organizzativo determina la dotazione organica del Corpo di Polizia Provinciale, individuando nell’ambito delle categorie i profili professionali dell’area di vigilanza, in conformità all’ordinamento professionale vigente.
La dotazione organica deve essere stabilita sulla base di indici e fattori socioeconomici e criteri di efficienza e di efficacia, di funzionalità e di economicità.
L’Amministrazione provvede a verificare periodicamente la rispondenza dell’organico alle effettive esigenze secondo i criteri sopra indicati in modo che sia sempre assicurata la funzionalità e l’efficienza del Corpo.
Art. 22 - PRINCIPI IN MATERIA DI SELEZIONE DEL PERSONALE
Per l’accesso alle categorie del servizio di vigilanza, ovvero ai profili professionali con compiti operativi, in aggiunta ai requisiti generali di ammissione al pubblico impiego, devono essere richieste le seguenti condizioni:
a) abilitazione a condurre veicoli di cui alle patenti di guida di categoria A e B;
b) altezza minima non inferiore a metri 1,62 per le donne e metri 1,68 per gli uomini;
c) acutezza visiva non inferiore a 10/10 per entrambi gli occhi, anche con correzione, con un minimo di 8/10 per occhio;
d) normalità del senso cromatico, luminoso e del campo visivo;
e) percezione della voce sussurrata a 6 metri da ciascun orecchio;
I candidati devono dichiarare, nelle domande di ammissione alle procedure di accesso, di accettare di condurre qualsiasi tipo di veicolo per cui è richiesta l’abilitazione di cui al punto a) e di non avere motivi ostativi all’uso delle armi e/o dell’uniforme, salvo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di obiezione di coscienza.
Le procedure di selezione devono essere orientate non solo alla valutazione della preparazione culturale e professionale dei candidati ma anche alla verifica dell’attitudine e della motivazione rispetto al ruolo. Per l’accesso alle figure professionali della qualifica funzionale iniziale deve essere prevista una procedura che consenta l’acquisizione di una formazione professionale specifica.
Art. 23 - IDONEITA’ PSICOFISICA
L’Amministrazione Provinciale promuove periodici controlli atti, ad accertare l’idoneità psicofisica e attitudinale allo svolgimento dell’attività di vigilanza.
In caso di temporanea inidoneità psicofisica il personale dell’area di vigilanza può essere escluso, a seguito di accertamento medico ad opera dell’autorità sanitaria competente, da determinati servizi per il periodo di tempo necessario al recupero della piena efficienza.
In caso di inidoneità psicofisica permanente irreversibile si applicano le regole generali.
Art. 24 - MOBILITA’
L’impiego del personale dell’area di vigilanza presso altre strutture dell’ente non può avvenire se non per mansioni istituzionali della Polizia Provinciale e subordinatamente al nullaosta del responsabile del Corpo.
Negli altri casi si deve procedere, fermo restando la disponibilità del dipendente, attraverso l’istituto della mobilità interna nell’ambito della qualifica funzionale posseduta, con mutamento del profilo professionale e del trattamento economico previa riqualificazione.
La mobilità interna per le figure dell’area di vigilanza è consentita, nell’ambito della qualifica funzionale di inquadramento, per i dipendenti in possesso dei requisiti per l’accesso previsti dal presente Regolamento e da altre disposizioni vigenti, attraverso una verifica delle attitudini e delle motivazioni che selezioni i candidati rispetto al nuovo ruolo da ricoprire ed un percorso di riqualificazione professionale che deve garantire l’acquisizione della professionalità necessaria.
Gli istituti del distacco e del comando sono consentiti soltanto quando i compiti assegnati ineriscano alle funzioni di polizia locale; il personale distaccato o comandato resta soggetto all’ordinamento dell’Amministrazione Provinciale, ed in particolare alle disposizioni del presente Regolamento.
Il trasferimento da altro ente è autorizzato esclusivamente per il personale di vigilanza già appartenente a servizi di polizia municipale, provinciale o locale, in possesso, dei requisiti per l’accesso previsti dal presente Regolamento e da altre disposizioni vigenti.
Art. 25 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Il personale è tenuto a conoscere le disposizioni di legge e regolamentari concernenti il Corpo di Polizia Provinciale, le funzioni di polizia locale e le funzioni discendenti dallo status giuridico dell’area di vigilanza, nonché le istruzioni impartite dall’Amministrazione, dal responsabile del Corpo e dai superiori gerarchici.
Il personale ha il dovere di curare l’aggiornamento della preparazione professionale e culturale, anche secondo le modalità e gli interventi predisposti dall’ Amministrazione.
Al fine di agevolare quanto indicato ai commi 1 e 2 e di uniformare l’attività di vigilanza, il Corpo di Polizia Provinciale cura la redazione di manuali operativi e di procedura, formulari, circolari, raccolte normative, modulistica e altri strumenti analoghi per il personale dipendente e le guardie volontarie.
La formazione e l’aggiornamento professionale devono essere garantiti periodicamente mediante la partecipazione del personale a corsi, sia interni che esterni all’ente, dedicati alla conoscenza e all’approfondimento delle nuove disposizioni legislative, amministrative e tecniche nelle materie di lavoro. Per l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi il Corpo di Polizia Provinciale si avvale anche, della collaborazione delle strutture dell’ente competenti in materia.
L’aggiornamento professionale deve favorire una reale flessibilità operativa, affrontando tutte le tematiche connesse con i compiti della Polizia Provinciale.
Dovranno essere previsti anche corsi di aggiornamento specifici in relazione al tipo di attività e responsabilità del personale ad esempio con riferimento alla figura del consegnatario di armeria.
Al fine di garantire la flessibilità operativa e per conseguire la completezza nella formazione del personale il Corpo si articola in squadre operative formate secondo il criterio delle rotazioni.
Capo V - Norme di comportamento
Art. 26 - DOVERI GENERALI
Il personale della Polizia Provinciale é soggetto alla disciplina generale materia di pubblico impiego ed è tenuto quindi all’osservanza dei doveri dei pubblici dipendenti previsti dalla legislazione vigente e dai regolamenti dell’ente.
In ragione dello status di pubblico ufficiale e della particolare natura dei compiti ad esso assegnati, il personale dell’area di vigilanza deve agire con serietà e senso di responsabilità, deve tenere un comportamento improntato alla massima correttezza rispetto e cortesia nei confronti dei cittadini, deve attenersi ai principi di imparzialità e di fermezza nell’espletamento delle proprie funzioni di polizia locale, deve astenersi da comportamenti e atteggiamenti tali da arrecare pregiudizio al Servizio e all’ente.
La condotta del personale deve essere sempre ispirata dalla piena coscienza delle finalità e delle conseguenze della propria azione, in modo da riscuotere la stima, la fiducia e il rispetto della collettività, la cui collaborazione deve ritenersi essenziale per un migliore esercizio dei compiti istituzionali.
Il personale deve mantenere anche fuori servizio condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni.
Art. 27- DOVERI PARTICOLARI
Rientrano tra i doveri del personale della Polizia Provinciale:
a) non abusare a proprio vantaggio dell’autorità che deriva dalla funzione esercitata;
b) non denigrare l’Amministrazione e i suoi appartenenti;
c) non contrarre rapporti patrimoniali, non mantenere, se non per esigenze di servizio, relazioni con persone pregiudicate ovvero con persone dedite ad attività immorali o illecite.
Art. 28 - DECORO INDIVIDUALE
Il personale della Polizia Provinciale deve avere particolare cura della propria persona e dello aspetto esteriore al fine di evitare giudizi negativi incidenti sul prestigio e sul decoro dell’Amministrazione che rappresenta.
Art. 29 - RAPPORTI INTERPERSONALI
Il personale della Polizia Provinciale é tenuto al rispetto e alla massima correttezza di comportamento nei confronti dei superiori, colleghi e dipendenti, e deve evitare di diminuirne o menomarne, in qualunque modo, la dignità, l’autorità e il prestigio.
Il personale deve conseguire il massimo grado di collaborazione con i colleghi, ai diversi livelli di responsabilità. Il personale ha il dovere di intervenire per tutti i compiti derivanti dalle funzioni ad esso attribuite, richiedendo il necessario aiuto nel caso in cui l’azione del singolo non possa essere risolutiva.
I rapporti di subordinazione gerarchica o funzionale devono essere improntati al massimo rispetto e cortesia.
Il superiore gerarchico svolge compiti di coordinamento e controllo del personale di livello inferiore; ha il dovere di dirigere l’operato del personale dipendente e di assicurare con adeguate istruzioni il buon andamento del servizio. Cura inoltre la disciplina e l’impiego tecnico operativo del personale attraverso istruzioni normative e operative nel rispetto delle direttive e delle disposizioni superiori. Contribuisce, con la propria esperienza professionale e nell’ambito delle proprie competenze, alla formazione e all’aggiornamento del personale di livello inferiore.
Ogni superiore ha l’obbligo di seguire il comportamento del personale che da lui dipende gerarchicamente o funzionalmente al fine di rilevarne le infrazioni disciplinari, con l’osservanza delle modalità previste dalla legge e dai regolamenti vigenti.
Art. 30 - SALUTO
Il saluto si esegue portando la mano destra aperta e a dita unite all’altezza del copricapo, il polso è posto in linea con l’avambraccio e il braccio in linea con la spalla.
Il saluto è dovuto alla bandiera nazionale, al gonfalone, ai vessilli delle autonomie locali, al Presidente della Provincia, al responsabile del Corpo ai superiori gerarchici ed alle autorità che rappresentano le istituzioni, civili e religiose; il saluto è altresì dovuto, ai cittadini con i quali si viene a contatto per ragioni d’ufficio quale forma di cortesia.
E’ dispensato dal saluto:
1) il personale che ne sia materialmente impedito dall’espletamento dei propri compiti;
2) il personale alla guida o a bordo di veicoli;
3) il personale in servizio di scorta al gonfalone e alla bandiera nazionale;
Art. 31 - DIRITTO DI ACCESSO E INFORMAZIONE
Il personale della Polizia Provinciale opera al fine di garantire a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. e dal regolamento provinciale di attuazione.
Per le informazioni relative ai servizi di polizia stradale si richiama il dispostodell’art. 12 del codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) e dell’art. 21 del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
Per quanto riguarda l’attività di polizia giudiziaria, si richiamano le disposizioni vigenti in materia di segreto istruttorio.
Salvo quanto previsto dai precedenti commi o da specifiche disposizioni di legge o di regolamento, é fatto divieto al personale del Corpo di Polizia Provinciale, fornire, anche gratuitamente, attività di informazione, assistenza e consulenza per argomenti e questioni ovvero per la redazione di atti, esposti, ricorsi concernenti le materie di competenza.
Art. 32 - DOVERE DI DILIGENZA, D’USO E CUSTODIA
Il personale ha il dovere di osservare la massima diligenza nell’uso, custodia e conservazione delle dotazioni a disposizione (armamento, uniformi e distintivi, tesserino di riconoscimento, mezzi e attrezzature, ecc.), nonché di materiali e documenti affidatigli per ragioni di servizio o di cui venga comunque in possesso per ragioni di servizio.
Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti devono essere immediatamente, salvo i casi di forza maggiore, segnalati per iscritto, specificando le circostanze del fatto, ai superiori gerarchici e all’autorità competente.
Capo VI- Uniformi e datazioni
Art. 33 – DOTAZIONI
La composizione, la foggia e le caratteristiche delle uniformi e delle dotazioni della Polizia Provinciale sono quelle indicate negli ALLEGATI A, B e C e D del presente Regolamento nel rispetto della normativa vigente, con particolare riguardo alle disposizioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro:
1) ALLEGATO A……… uniformi;
2) ALLEGATO B ……..gradi-distintivi, placca di riconoscimento
3) ALLEGATO C………mezzi-attrezzature.
4) ALLEGATO D……...tesserino
Gli allegati di cui al comma precedente sono deliberati nella prima stesura dal Consiglio Provinciale, anche non contestualmente al presente Regolamento; le successive modificazioni sono adottate con deliberazione della Giunta Provinciale.
In ogni caso, le uniformi e Le dotazioni della Polizia Provinciale devono corrispondere alle seguenti finalità:
· indicare l’appartenenza all’ente, in modo da garantire visibilità e trasparenza del ruolo verso la collettività;
· costituire elemento di distinzione formale, evitando confusione con le Forze di polizia e Le Forze armate dello Stato, come stabilito dall’art. 6 della legge 7 marzo 1986, n. 65;
· assumere per quanto più possibile stabilità nel tempo.
La definizione delle spettanze costituisce attività di gestione delle risorse e come tale compete ai responsabili delle strutture interessate. Tuttavia si riconosce in via di indirizzo che le dotazioni di cui al comma 1 costituiscono strumenti essenziali di lavoro e, pertanto, per il buon funzionamento del servizio di polizia locale sono fondamentali La fornitura e l’approvvigionamento costante.
Art. 34 - UNIFORMI E DISTINTIVI
L’uniforme deve essere indossata in perfette condizioni di pulizia, con proprietà, dignità e decoro; deve essere conservata con la massima cura per tutta la durata della spettanza. E fatto divieto al personale di apportare modifiche o aggiunte alla foggia dell’uniforme, di indossare l’uniforme o parte di questa fuori dall’orario di servizio e di indossare capi di abbigliamento ed ornamenti non contemplati nella dotazione. Le spettanze e le caratteristiche non stabilite dal presente regolamento sono definite dall’Amministrazione Provinciale nel rispetto delle norme generali in tema di massa vestiario. I servizi sono espletati generalmente in uniforme; possono essere svolti in abito civile su disposizione del responsabile del Servizio, ove ricorrano particolari motivi di ordine tecnico operativo: in questo caso il personale ha l’obbligo di qualificarsi esibendo il tesserino di riconoscimento.
Art. 35 - TESSERA DI RICONOSCIMENTO
Al personale della Polizia Provinciale inquadrato nell’area di vigilanza viene rilasciato dal Presidente dell’Amministrazione Provinciale un apposito documento di riconoscimento in cui compare la fotografia del titolare, e sono riportati i seguenti dati:
a) “REGIONE CALABRIA”;
b) la denominazione “CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE”
c) l’ente di appartenenza” PROVINCIA DI VIBO VALENTIA”;
d) la numerazione progressiva della tessera;
e) la firma dell’interessato;
f) il cognome e il nome del dipendente;
g) la data di nascita;
h) la qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza;
i) la firma dell’autorità che rilascia il documento;
j) gli estremi dell’arma assegnata in via continuativa;
La tessera di riconoscimento, di cui all’ALLEGATO B del presente Regolamento, deve essere rinnovata in caso di deterioramento, modificazione dei dati in essa contenuti, aggiornamento della fotografia, qualora non consenta una adeguata identificazione dell’ interessato.
Il documento deve essere portato sempre al seguito nell’orario di servizio, in uniforme o abito civile. E’ fatto obbligo di denunciare tempestivamente al Comando e all’ autorità competente lo smarrimento o la sottrazione del documento.
La tessera di riconoscimento va restituita all’atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa; deve essere ritirata a seguito di sospensione del servizio.
Art.36 – MEZZI DI TRASPORTO
Le caratteristiche dei veicoli (colore, contrassegni, accessori, ecc.) sono conformi a quanto previsto nell’ ALLEGATO C.
Il personale è tenuto ad usare i mezzi di trasporto in dotazione esclusivamente ai fini di servizio e a conservarli in buono stato segnalando eventuali necessità di manutenzione e pulizia.
Per operazioni di carattere speciale possono essere, su autorizzazione del responsabile del Servizio, utilizzati mezzi di trasporto diversi da quelli di cui al comma 1, privi di stemmi, decorazioni e segni di riconoscimento.
Art. 37 - ATTREZZATURE VARIE
Il personale deve essere dotato, individualmente o per pattuglia, a seconda delle peculiari esigenze, di quant’altro necessario all’espletamento dei servizi (paletta, torcia, ricetrasmittente, blocchetti di ricevuta, di verbale e di preavviso, ecc.).
Capo VII — Armamento
Art. 38 - TIPOLOGIA DELL’ARMAMENTO
Il personale appartenente alla Polizia Provinciale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza è dotato per lo svolgimento delle proprie finzioni di armamento adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale.
Le armi in dotazione alla Polizia Provinciale sono le seguenti:
a) pistola per difesa personale;
b) armi per specifiche operazioni e servizi di polizia rurale e zoofila.
Il numero complessivo delle armi in dotazione alla Polizia Provinciale, con il
relativo munizionamento, è fissato con provvedimento del responsabile del Corpo e deve essere comunicato al Prefetto, così come le sue successive modificazioni.
Il numero complessivo delle armi di cui alle lettere a) e b) è determinato sulla base del numero degli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, maggiorato di un’aliquota del 5% degli stessi, e almeno di un’arma, come dotazione di riserva.
Art. 39 - SERVIZI ARMATI
Sono svolti di norma armati i servizi esterni, le operazioni di vigilanza sul territorio e i servizi notturni, nonché i servizi di custodia e di presidio.
Il personale in servizio armato indossa l’uniforme e porta l’arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva, salvo non sia diversamente stabilito per specifiche e motivate situazioni dal responsabile del Corpo.
Nei casi in cui sia stato autorizzato lo svolgimento del servizio con l’arma in dotazione in abiti civili, nonché nei casi in cui il personale sia autorizzato a portare l’arma anche fuori servizio, questa è portata in modo non visibile. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.
Il personale comandato a collaborare con l’autorità di pubblica sicurezza e le forze di polizia dello stato, ai sensi dell’art. 3 della legge 7 marzo 1986, n. 65, è munito dell’arma in dotazione, salvo sia diversamente richiesto dalla competente autorità.
Art. 40 - SERVIZI NON ARMATI
Il personale di norma opera non armato nei seguenti casi:
a) specifiche operazioni e servizi per le quali il responsabile del Corpo ritenga sussistere ragioni di opportunità, in assenza di esigenze di difesa personale;
b) i servizi di collegamento e di rappresentanza espletati fuori dal territorio provinciale;
c) i servizi di soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare gli organici di altri Enti svolti fuori dal territorio provinciale.
Qualora anche per i servizi di cui alle lett. b) e c) il personale sia autorizzato a portare le armi in dotazione, in conformità alle disposizioni normative vigenti, il Presidente della Giunta Provinciale dà comunicazione al Prefetto di Vibo Valentia e al Prefetto territorialmente competente per il luogo in cui sarà prestato il servizio esterno, del contingente autorizzato, del tipo di servizio e della presumibile durata della missione.
Att. 41 - ASSEGNAZIONE DELL’ARMA
Le armi di cui all’art. 39, possono essere assegnate in via continuativa, per un periodo determinato, al personale che riveste la qualifica di agente di pubblica sicurezza, con provvedimento del responsabile del Corpo, sulla base di motivate esigenze organizzative e operative; si provvede annualmente alla revisione del provvedimento. I provvedimenti sono comunicati al Prefetto.
Il personale è tenuto, al momento della consegna, a verificare la corrispondenza dei dati identificativi dell’arma, nonché le condizioni della stessa e delle munizioni.
Il personale a cui l’arma è assegnata in via continuativa può portarla anche fiori dal servizio nel territorio dell’Ente di appartenenza; ha il dovere di custodirla diligentemente, curarne la manutenzione, osservare, sempre e ovunque, le misure di sicurezza previste per il maneggio; il personale può comunque depositare l’arma assegnata presso l’armeria della Polizia Provinciale a fine servizio.
L’arma assegnata deve essere immediatamente depositata in armeria nei seguenti casi:
a) quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione;
b) qualora siano venute meno le condizioni che determinano l’assegnazione;
c) quando sia venuta meno la qualità di agente di pubblica sicurezza;
d) in caso di cessazione o sospensione dal servizio;
e) qualora ciò sia disposto, con provvedimento motivato, dall’Amministrazione Provinciale o dal Prefetto.
Le armi, non assegnate individualmente, sono depositate e custodite presso l’armeria, e possono essere assegnate di volta in volta per specifiche operazioni. Nei suddetti casi l’arma prelevata all’inizio del servizio presso l’armeria e riconsegnata alla stessa al termine della operazione.
Art 42 -ARMERIA
Presso la sede della Polizia Provinciale deve essere predisposta l’armeria, a sensi e con le modalità di cui agli artt. 12 e segg. del decreto ministeriale 4 marzo 1987, n. 145, per la custodia dell’armamento in dotazione, nonché delle armi poste sotto sequestro nell’attività di servizio.
L’istituzione, nonché il trasferimento o la soppressione, dell’ armeria principale, o di eventuali armerie secondarie, che possono essere previste in relazione alle esigenze di decentramento territoriale, è disposta dal responsabile del Corpo; dell’operazione viene data comunicazione al Prefetto e al Questore.
Le caratteristiche e le regole di funzionamento delle armerie sono quelle stabilite dal decreto ministeriale 4 marzo 1987, n. 145, nonché dalle disposizioni vigenti in materia.
Art. 43 - CONSEGNATARIO DI ARMERIA
Per ciascuna delle armerie di cui al precedente articolo, deve essere individuato un consegnatario per l’espletamento di tutte le funzioni previste dal decreto ministeriale 4 marzo 1987, n. 145.
Il consegnatario, scelto preferibilmente tra il personale inquadrato nelle qualifiche funzionali dell’area di vigilanza superiori a quella di accesso, è nominato dal responsabile del Corpo; con le medesime modalità e criteri è nominato anche un consegnatario supplente, che può operare soltanto in caso di assenza del consegnatario titolare, se risultano esigenze immediate.
Al consegnatario supplente sono consegnate, in caso di necessità, le chiavi indicate nell’art. 14, comma 4, del decreto ministeriale 4 marzo 1987, n. 145, normalmente conservate a cura del responsabile del Corpo; il consegnatario supplente non custodisce generalmente chiavi che consentano l’accesso all’armena.
I consegnatari titolari possono essere più di uno nel caso sia necessario garantire l’apertura dell’ armeria per un numero di ore giornaliere tali da superare nell’arco della settimana stabilito dalle disposizioni che disciplinano il rapporto di lavoro. In questo caso non vengono nominati consegnatari supplenti.
Deve essere promosso, in conformità alle disposizioni normative vigenti, l’addestramento all’uso delle armi, attraverso un’adeguata formazione iniziale e periodiche esercitazioni.
Il personale dell’area di vigilanza, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, ha il dovere di mantenere l’addestramento ricevuto partecipando alle esercitazioni programmate dall’Ente sull’uso delle armi (poligono).
E’ fatto divieto al personale di esercitarsi con le armi in dotazione privatamente ovvero senza l’autorizzazione dell’Ente.
Art. 44 - RELAZIONE SULL’USO DELLE ARMI
Il personale, nell’ambito del generale dovere di relazione sancito dall’art. 21, e tenuto a fare immediatamente rapporto ai propri superiori gerarchici nel caso di uso delle armi in dotazione.
Capo VIII - Sanzioni amministrative e relative procedure
Art. 45 - ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI
Il Corpo di Polizia Provinciale ha quale compito di vigilare sull’osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, attraverso la prevenzione e la repressione delle violazioni.
Per quanto concerne la violazione di norme che prevedono sanzioni amministrative competono alla Polizia Provinciale secondo quanto previsto in generale dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, fermo restando l’applicazione di specifiche disposizioni di legge e regolamentari:
a) gli atti di accertamento dell’illecito amministrativo;
b) l’individuazione del responsabile, degli eventuali concorrenti e obbligati solidalmente;
c) la determinazione della sanzione amministrativa;
d) il sequestro cautelare;
e) la redazione del processo verbale;
f) la contestazione immediata della violazione ovvero la notificazione.
Spetta altresì al Corpo di Polizia Provinciale ricevere tutti i verbali di accertamento per violazioni riferite all’ambito di competenza del Servizio stesso, redatti da organi di vigilanza esterni all’ente, procedendo alla verifica degli stessi e all’ eventuale notificazione.
Tutti i verbali di cui ai precedenti commi, concernenti violazioni di competenza dell’Amministrazione Provinciale, e i relativi rapporti devono essere trasmessi all’ufficio della Provincia competente per materia, secondo quanto previsto dal Regolamento organizzativo. Allo stesso ufficio deve essere data immediata informazione e devono essere trasmessi i processi verbali dei sequestri cautelari disposti dagli organi accertatori.
Qualora l’esistenza di un reato dipenda dall’accertamento della violazione amministrativa e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, l’applicazione della sanzione compete all’autorità giudiziaria; trascorso il termine di sessanta giorni per il pagamento in misura ridotta, il rapporto sull’accertamento della violazione amministrativa, deve essere trasmesso all’autorità giudiziaria.
Deve essere altresì trasmesso all’autorità competente il rapporto concernente situazioni o fatti che possano dar luogo all’emanazione di provvedimenti amministrativi diversi dall’irrogazione della sanzione amministrativa.
Art. 46 - SEQUESTRO CAUTELARE
Nel caso in cui si proceda a sequestro cautelare, le cose sequestrate devono essere custodite presso il Comando di Polizia Provinciale per i successivi adempimenti di legge.
Se per la natura delle cose o per motivi di opportunità ovvero per obiettive difficoltà ciò non risultasse possibile, i beni sequestrati devono essere affidati in temporanea custodia a persona idonea, che deve essere resa edotta in merito agli obblighi e alle responsabilità dell’incarico. Copia del verbale di sequestro deve essere rilasciata all’interessato.
Art. 47 - ALTRI ORGANI ACCERTATORI
Possono procedere all’accertamento delle violazioni amministrative e all’applicazione delle relative sanzioni anche gli uffici dell’Amministrazione Provinciale competenti per materia secondo quanto previsto dal Regolamento organizzativo, qualora l’accertamento dell’illecito dipenda esclusivamente dall’esame di documentazione acquisita agli atti ovvero dall’esito di rilievi tecnici di competenza degli uffici stessi, in analogia a quanto previsto dall’art. 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689. La contestazione all’interessato degli eventuali illeciti amministrativi viene effettuata dal responsabile dell’ ufficio competente a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero, qualora ciò non sia possibile, si esegue la procedura di notificazione a cura della Polizia Provinciale.
Art. 48 - PAGAMENTO DELLE SANZIONI
Salvo i casi previsti da specifiche disposizioni di legge e regolamentari non è ammesso il pagamento della somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa a mani dell’agente accertatore all’atto della contestazione.
Il responsabile del Corpo assicura con adeguate procedure l’integrazione dell’attività del Corpo di Polizia Provinciale con i servizi finanziari e le altre strutture dell’ente interessate, con particolare riferimento al pagamento delle sanzioni.
Art. 49 - ORDINANZA - INGIUNZIONE ED ESAME DEI RICORSI
Gli uffici del1’Amministrazione Provinciale competenti per materia secondo quanto previsto dal Regolamento organizzativo provvedono ad esaminare gli eventuali scritti e documenti difensivi trasmessi nei termini di legge dagli interessati.
Sulla base della documentazione di cui al comma 1, procedendo all’ audizione degli interessati, qualora ne abbiano fatto richiesta, nonché degli elementi risultanti dagli atti di accertamento, gli stessi uffici provvedono all’ istruzione della procedura, anche avvalendosi della consulenza del servizio Avvocatura, e propongono all’organo competente i provvedimenti conseguenti:
a) ordinanza - ingiunzione motivata di pagamento, se l’accertamento viene ritenuto fondato, determinando la somma dovuta per la violazione e le spese;
b) ordinanza motivata di archiviazione in caso contrario o nel caso di omessa notificazione nel termine prescritto;
c) altri provvedimenti concernenti l’applicazione di sanzioni accessorie, il sequestro cautelare, ecc.
Nell’ipotesi di cui alla lett. b) del presente articolo, del provvedimento di archiviazione deve essere data integrale comunicazione anche all’organo che ha redatto il rapporto.
TITOLO III - POLIZIA AMMINISTRATIVA
Art. 50 - ORGANI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA
Per le materie di polizia locale, che non sono di competenza del servizio di Polizia Provinciale, l’attività di controllo e di vigilanza è svolta da personale dipendente specificatamente incaricato, con atto dirigenziale, nell’ambito delle strutture a cui tali funzioni sono attribuite dal Regolamento organizzativo.
Gli incarichi di polizia amministrativa possono essere attribuiti a personale inquadrato in qualifiche funzionali corrispondenti per contenuto professionale a quelle dell’area di vigilanza.
I dipendenti incaricati esercitano le funzioni di polizia amministrativa nelle materie di competenza, in conformità a quanto previsto dalla legge 24 novembre
1981, n. 689.
I dipendenti incaricati dell’esercizio di funzioni di polizia amministrativa rivestono la qualità di pubblico ufficiale.
Il dirigente responsabile della struttura cui competono le funzioni di cui al presente titolo sovrintende, organizza e controlla lo svolgimento delle attività di polizia amministrativa previa concertazione con il responsabile del Corpo di P. P.
Art. 51 - SERVIZI ISPETTIVI
Nelle materie in cui competono all’Amministrazione Provinciale non solo le attività di vigilanza e controllo, ma anche le procedure per il riesame dei verbali di accertamento e/o per l’applicazione delle sanzioni, gli organigrammi delle strutture cui sono attribuite dal Regolamento organizzativo le funzioni di polizia amministrativa, devono consentire una distinta attribuzione dei compiti di vigilanza e controllo e delle attività amministrative conseguenti all’accertamento delle violazioni, per garantire una maggiore imparzialità e terzietà degli uffici rispetto ai soggetti coinvolti nell’accertamento (organo accertatore e autore della violazione).
Nei casi indicati al comma 1 possono essere costituiti dei servizi ispettivi con personale incaricato esclusivamente di funzioni di polizia amministrativa, che come tali non rientrano nella sfera di applicazione della legge 7 marzo 1986, n. 65, trattandosi di modalità organizzative nella gestione dei servizi e delle attività dell’ente.
Art. 52 - TESSERINO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA
Al personale incaricato di svolgere funzioni ispettive per l’accertamento delle violazioni amministrative che non appartenga al Corpo di P. P. è rilasciato dal Presidente dell’Amministrazione Provinciale un apposito documento di riconoscimento in cui compare la fotografia del titolare, e sono riportati i seguenti dati:
a) l’ente di appartenenza “PROVINCIA DI VIBO VALENTIA”;
b) il servizio di appartenenza;
e) la numerazione progressiva della tessera;
d) il cognome e il nome del dipendente;
e) la data di nascita;
f) la qualifica;
g) la data di scadenza della tessera;
h) la firma dell’autorità che rilascia il documento;
i) la descrizione dello status e delle attribuzioni del dipendente.
La tessera di riconoscimento, di cui all’ ALLEGATO D del presente Regolamento, ha validità quinquennale, salvo limitazioni di validità in relazione a previste scadenze del rapporto d’impiego o di servizio.
Il documento deve essere portato sempre al seguito nell’orario di servizio. Il personale è tenuto nell’espletamento delle proprie funzioni a qualificarsi esibendo il tesserino di riconoscimento.
Il documento deve essere rinnovato in caso di deterioramento, modificazione dei dati in esso contenuti, aggiornamento della fotografia, qualora non consenta una adeguata identificazione dell’interessato.
E fatto obbligo di denunciare tempestivamente al servizio di appartenenza e all’autorità competente lo smarrimento o la sottrazione del documento.
La tessera di riconoscimento va restituita all’atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa; deve essere ritirata nei casi di sospensione del servizio, come indicati nell’ art. 13.
Art. 53 - RINVIO AL TITOLO II
All’attività di polizia amministrativa si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Titolo II - Polizia Provinciale, con particolare riferimento alle disposizioni del Capo III, del Capo V e del Capo VIII.
TITOLO IV - VIGILANZA AMBIENTALE VOLONTARIA
Art. 54 - GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE
Il Comando di Polizia Provinciale organizza e gestisce operativamente il servizio di vigilanza ambientale delle guardie ecologiche volontarie (G.E.V.), secondo gli indirizzi e la programmazione delle strutture di amministrazione interessate.
Art. 55 - STATUS DI GUARDIA ECOLOGICA VOLONTARIA
Le G.E.V. sono agenti di polizia amministrativa e titolari dei poteri di cui all’art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Rispondono personalmente degli atti compiuti nell’esercizio delle proprie funzioni.
Le G.E.V., nell’espletamento del servizio, rivestono la qualifica di pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 357 del codice penale.
Lo status di guardia ecologica volontaria viene meno nei seguenti casi:
a) per volontà dell’interessato, che deve dare comunicazione formale alla Provincia e alla Regione, per l’immediata revoca dell’incarico;
b) in caso di perdita dei requisiti prescritti, il volontario interessato è tenuto a dare immediata comunicazione alla Provincia e alla Regione per l’immediata revoca dell’incarico;
c) negli altri casi di revoca dell’incarico da parte della Regione.
L’espletamento del servizio di vigilanza ambientale volontaria non dà luogo al costituirsi di rapporto di lavoro ed è prestato a titolo gratuito. La corresponsione di un rimborso spese non inficia la gratuità del servizio.
Art. 56 - COMPITI DELLE G.E.V.
Il ruolo delle G.E.V. ha un carattere articolato e si presenta complesso e delicato l’obiettivo quello di impostare una figura di operatore presente sul territorio in un rapporto dialettico, aperto e improntato alla massima collaborazione con la collettività, un tutore naturale che, nell’interesse collettivo, sia impegnato principalmente in una attività di prevenzione piuttosto che di repressione, un punto di riferimento costante per fornire informazione, supporto e, in caso di necessità, soccorso a coloro che fruiscono del naturalistico.
Le G.E.V. devono, conseguentemente, collaborare alla realizzazione di programmi di sensibilizzazione e informazione ambientale ed ecologica, improntando, in particolare, la propria attività alla funzione di stimolo propositivo nella difesa del territorio.
Le G.E.V. svolgono compiti di prevenzione, controllo e repressione, come indicato nell’art. 2 della legge regionale 2 maggio 1990, n. 30, operando per favorire e garantire l’applicazione della normativa con finalità di salvaguardia ambientale e naturalistica.
Nell’ambito di detti compiti deve assumere particolare rilievo il ruolo di presidio del territorio e di segnalazione tempestiva di principi di incendio boschivo in collegamento con gli organi preposti all’intervento, di discariche abusive e di inquinamento idrico, acustico ed atmosferico.
Art. 57 - LIMITI TERRITORIALI E TEMPORALI
Le G.E.V. non possono operare al di fuori dell’ambito territoriale, e dal presente Regolamento, del giorno e dell’orario di servizio assegnato, eccetto che in caso di immediata necessità connessa ad infrazione rilevata nel territorio di competenza. In tal caso devono dare comunicazione al Servizio di Polizia Provinciale, indicando i motivi dello sconfinamento.
Qualora le G.E.V. vengano a conoscenza di infrazioni compiute in ambiti territoriali non sottoposti a propria diretta tutela, ne informano tempestivamente con apposito rapporto il Servizio di Polizia Provinciale perché provveda ad adottare le misure opportune.
Art. 58 -ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO G.E.V.
Le G.E.V. sono suddivise in raggruppamenti territoriali definiti nel programma triennale di intervento.
Le G.E.V. prestano la propria attività sulla base di programmi predisposti dal Comando di Polizia Provinciale, per ogni raggruppamento territoriale. Possono essere previste occasioni di servizi congiunti fra Polizia Provinciale e G.E.V., soprattutto nella fase di formazione e di iniziale inserimento.
Le disposizioni di servizio, definite secondo priorità d’intervento, contengono di regola, oltre all’indicazione di giornate, orari e zone, cenni di indirizzo per una migliore azione della vigilanza, nonché il mezzo che ciascuna pattuglia prevede di utilizzare per raggiungere la località da sorvegliare. Le G.E.V. che non possano ottemperare alle disposizioni di servizio concordate deve darne tempestiva comunicazione al Comando di Polizia Provinciale.
Il responsabile del Corpo di Polizia Provinciale attua il coordinamento dell’attività di vigilanza ambientale volontaria, individuando un referente per ogni raggruppamento territoriale, scelto tra le G.E.V.
Le G.E.V. fanno capo al centro operativo della Polizia Provinciale. Prestano servizio disarmate e, di regola, in coppia salvo che non abbiano regolare licenza per il porto e l’uso di armi.
Art. 59 - PROGRAMMAZIONE E RELAZIONE ANNUALE
Compete al Corpo di Polizia Provinciale, secondo gli indirizzi e la programmazione di cui al precedente art. 55, fornire all’organo di indirizzo politico-amministrativo, acquisite le osservazioni, le intese e i pareri di cui alla legge regionale 2 maggio 1990, n. 30, gli elementi necessari per la formulazione dei programmi triennali di intervento, della relazione e del piano di organizzazione da trasmettere alla Regione.
Art. 60 - DOVERI DELLE G.E.V.
Nell’espletamento dei compiti di cui all’ art. 2 le G.E.V. sono obbligate in particolare a:
1) assicurare almeno dieci ore di servizio ogni mese, comunicando, con preavviso mensile, al Corpo di Polizia Provinciale la disponibilità di giornate ed orari;
2) prestare il proprio servizio nei modi, orari e località indicati dal Comando di Polizia Provinciale;
3) comunicare tempestivamente al Comando di Polizia Provinciale l’eventuale impossibilità di ottemperare, in tutto o in parte, alle disposizioni di servizio;
4) vigilare per assicurare l’osservanza, nelle materie di competenza, delle leggi, dei regolamenti, e delle disposizioni emanate dalle autorità competenti, in precipua funzione di educazione ambientale;
5) operare con diligenza, prudenza e perizia tenendo un comportamento calmo e dignitoso improntato ad assoluta imparzialità e senso di giustizia, nonché fornire i chiarimenti e le informazioni che venissero loro richieste;
6) esporre sempre il distintivo e qualificarsi esibendo il tesserino personale di riconoscimento;
7) compilare i rapporti di servizio e i processi verbali in modo chiaro e completo, inoltrandoli, nei termini previsti, al servizio provinciale competente;
8) fornire collaborazione agli altri servizi di tutela ambientale e alla polizia giudiziaria;
9) redigere, al termine del servizio, una relazione sull’attività effettuata (rapporto di servizio), che, unitamente alle richieste di rimborso spese e agli originali dei verbali eventualmente compilati, deve essere consegnata entro dieci giorni al Comando di Polizia Provinciale;
10) partecipare con impegno alle attività formative e ai corsi di aggiornamento organizzati dalla Provincia;
11) garantire il diritto di accesso e informazione dei cittadini secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal regolamento provinciale di attuazione;
12) usare con cura l’attrezzatura e i mezzi in dotazione.
Art. 61 - ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE
L’accertamento delle violazioni amministrative deve essere effettuato in base a quanto disposto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, in particolare le G.E.V. devono:
a) curare la stesura del processo verbale di accertamento in tutte le sue parti, relativamente al contenuto;
b) procedere alla contestazione immediata, ove possibile, della violazione al trasgressore, e alla consegna allo stesso del processo verbale.
Qualora non sia possibile, per obiettive difficoltà, redigere contestualmente il processo verbale di accertamento, le G.E.V. procedono alla contestazione della violazione all’interessato, annotando i dati di tempo e di luogo, le generalità del trasgressore e dell’eventuale responsabile in solido, la descrizione del fatto ritenuto illecito, ogni altro elemento utile e le eventuali dichiarazioni degli interessati. Sulla base delle annotazioni le G.E.V. redigono il verbale di accertamento e ne curano la notificazione. I verbali di accertamento devono essere trasmessi al Comando di Polizia Provinciale che provvede ad inoltrarli agli uffici dell’Amministrazione Provinciale, ai sensi dell’art. 46 e/o alle autorità competenti.
Art. 62 - VIOLAZIONI DI NATURA PENALE
Nel caso che le G.E.V., nell’ambito del territorio e delle materie di competenza, accertino un fatto ritenuto penalmente rilevante, devono procedere, ove possibile e nei limiti delle attribuzioni e dei poteri insiti nella qualifica di agente di polizia amministrativa, all’identificazione del responsabile, annotando tutti gli elementi ritenuti utili ed esperendo eventuali rilievi fotografici.
Le G.E.V. devono richiedere l’intervento della polizia giudiziaria competente qualora si tratti di compiere atti e operazioni riservati a tale autorità.
Le G.E.V. sono comunque tenute a presentare senza ritardo denuncia ai sensi dell’art. 331 c.p.p.
Art. 63 - DOTAZIONI DELLE G.E.V.
Le G.E.V. sono dotate di:
· tesserino di riconoscimento;
· distintivo;
· attrezzature di uso personale;
· attrezzature di uso comune, per specifiche operazioni e servizi.; il materiale di uso comune viene custodito presso la Polizia Provinciale o presso le sedi distaccate o affidato ai referenti dei raggruppamenti territoriali.
Presso la Polizia Provinciale deve essere previsto, aggiornato e conservato un registro di carico e scarico del materiale; in tale sede vengono inoltre conservate le disposizioni di servizio, le leggi ed i regolamenti relativi alle materie di competenza, nonché copia dei verbali e dei rapporti.
Il tesserino di riconoscimento, il distintivo e le attrezzature devono essere immediatamente riconsegnate alla Provincia in caso di sospensione e cessazione del servizio.
Le dotazioni devono essere utilizzate secondo le modalità stabilite nelle disposizioni di servizio. Le G.E.V. sono responsabili della diligente conservazione del proprio tesserino di riconoscimento, del distintivo e del materiale loro assegnato.
Art. 64 - ASSICURAZIONE
Le G.E.V. usufruiscono di copertura assicurativa, a cura e spese della Provincia, limitatamente agli infortuni, verificatisi durante l’espletamento del servizio, da cui derivi l’invalidità temporanea superiore a giorni tre, l’invalidità permanente o la morte.
La copertura assicurativa é fornita a condizione che le G.E.V,, all’atto dell’inserimento in servizio, rinunzino ad ogni azione di rivalsa e di risarcimento danni nei confronti della Provincia, mediante sottoscrizione di apposita dichiarazione.
La Provincia stipula, altresì, assicurazione sulla responsabilità civile verso terzi per danni causati a persone o cose dalle G.E.V. esclusivamente nello svolgimento di attività connesse al servizio.
Art. 65 - USO DI MEZZI PERSONALI DI TRASPORTO
Le G.E.V., che usano un proprio mezzo di trasporto per esigenze del servizio, manlevano la Provincia da qualsiasi responsabilità derivante dall’uso del mezzo stesso, mediante sottoscrizione di apposita dichiarazione.
Art. 66 - RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO
Le G.E.V. hanno diritto al rimborso delle spese di trasporto sostenute per l’espletamento del proprio servizio, purché autorizzate dal responsabile del Corpo di Polizia Provinciale.
In caso di uso di un proprio mezzo di trasporto, le G.E.V. hanno diritto al rimborso di una indennità, secondo quanto previsto per il personale dipendente, e degli eventuali pedaggi autostradali; la liquidazione dei rimborsi avviene dietro presentazione di un rapporto di servizio indicante l’itinerario, l’orario e il chilometraggio percorso, unitamente alle relative ricevute.
Il chilometraggio sarà calcolato dalla sede di riferimento del raggruppamento territoriale o dalla residenza se più vicina al percorso di servizio.
In caso di uso del mezzo pubblico spetta il rimborso del prezzo del biglietto, previa presentazione dello stesso; per i viaggi in treno é riconosciuta la tariffa di classe.
Art. 67 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO G.E.V.
Le G.E.V. devono curare il proprio aggiornamento, analogamente a quanto previsto dall’art. 26 del presente Regolamento per il personale della Polizia Provinciale.
Il Comando di Polizia Provinciale, oltre ai corsi di preparazione all’esame regionale di abilitazione all’attività di G.E.V., promuove periodicamente corsi di formazione e di aggiornamento al fine di consentire loro di assolvere le funzioni con la necessaria preparazione.
I corsi possono essere organizzati specificatamente per le G.E.V. ovvero, per quanto di competenza dell’Amministrazione Provinciale, coinvolgere i diversi organi di vigilanza, .quali la Polizia Provinciale, le guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale, ecc.. al fine di garantire un maggiore coordinamento e una migliore integrazione delle attività di vigilanza.
Art. 68 - VALUTAZIONE DELLE G.E.V.
Il responsabile del Corpo di Polizia Provinciale vigila sul regolare svolgimento dell’attività delle G.E.V.
TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 69 - NORMA DI RINVIO
Per quanto non espressamente disciplinato, il presente Regolamento rinvia alla normativa vigente e ai regolamenti dell’ente.
Art. 70 - DEROGA ALL’ART. 22
Al personale della Provincia di Vibo Valentia, in servizio alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, non si applica quanto previsto al comma 1, lett. a) e b), e al comma 2 dell’art. 22 rubricato in “Principi in materia di selezione del personale”.
Art. 71 - ABROGAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI
Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni emanate dall’Amministrazione Provinciale in contrasto con quanto previsto dal presente Regolamento, nonché tutti i provvedimenti di attribuzione delle funzioni di polizia amministrativa precedentemente adottati.
Art. 72 - OPERATIVITA’ DEL SERVIZIO DI POLIZIA PROVINCIALE
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento devono essere adottati gli atti e i provvedimenti e realizzate le azioni necessarie a rendere operativo il Corpo di Polizia Provinciale.
Art. 73 - PUBBLICAZIONE
Il presente Regolamento è pubblicato all’albo pretorio della Provincia, sul
Bollettino Ufficiale della Regione Calabria ed è comunicato, ai sensi di quanto
previsto dalla legge 7 marzo 1986, n. 65, e dal decreto ministeriale 4 marzo 1987, n.145, al Ministero dell’Interno, per il tramite del Commissario di Governo, e al Prefetto di Vibo Valentia.
Il presente Regolamento viene trasmesso ai Comuni della Provincia per l’affissione all’albo pretorio.
Le stesse forme e modalità si applicano alle successive modificazioni e integrazioni del Regolamento.
