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Ordinanza TAR Calabria n. N. 00012/2020 REG.PROV.CAU.

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21/01/2020

Pubblicato il 16/01/2020

N. 00012/2020 REG.PROV.CAU.

N. 01921/2019 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

 

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1921 del 2019, proposto da

 

Camera Amministrativa Distrettuale degli Avvocati delle Province di Catanzaro, Cosenza, Crotone e Vibo Valentia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Carratelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo Studio dell’avvocato Demetrio Verbaro, in Catanzaro, alla via Vittorio Veneto, n. 48;

 

contro

Amministrazione Provinicale di Vibo Valentia, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Rosa Pisani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'accertamento

previa tutela cautelare,

del mancato inserimento dell’indirizzo PEC dell’amministrazione intimata nel Registro delle Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 16, comma 12, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con l. 17 dicembre 2012, n. 221;

e la condanna dell’amministrazione a porre in essere gli adempimenti necessari alla pubblicazione del predetto indirizzo nel Registro delle Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 16, comma 12, d.l. 18 ottobre 2012, 179, conv. con l. 17 dicembre 2012, n. 221 e a rendere effettivo il diritto degli avvocati di notificare tramite posta elettronica certificata.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2020 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Rilevato che l’associazione ricorrente ha proposto ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici ai sensi del d.lgs. 20 dicembre 2009, n. 198, al fine di ottenere che l’amministrazione intimata ponga in essere gli adempimenti necessari, ai sensi dell’art. 16, comma 12, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con l. 17 dicembre 2012, n. 221, per la pubblicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni;

 

Rilevato che il ricorso è accompagnato dall’istanza di tutela cautelare;

 

Ritenuto che la celerità del rito delineato dalla legge, che prevede la fissazione dell’udienza di merito in una data compresa tra 90 e 120 giorni dalla notifica del ricorso (art. 1, comma 3 d.lgs. n. 198 del 2009), rende superflua la tutela cautelare, posto, peraltro, che nelle more gli eventuali ricorsi potranno essere notificati secondo le modalità cartacee;

 

Ritenuto, pertanto, che l’istanza di tutela cautelare vada rigettata, potendosi compensare le spese della presente fase cautelare;

 

Ritenuto di dover fissare l’udienza pubblica per la trattazione nel merito del ricorso;

 

Rilevato che l’art. 1, comma 2 d.lgs. 198 del 2009 prevede che del ricorso è data immediatamente notizia sul sito istituzionale dell'amministrazione o del concessionario intimati; il ricorso è altresì comunicato al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

 

Osservato che non risulta che l’amministrazione abbia proceduto a dare notizia della pendenza del ricorso sul proprio sito istituzionale, sicché occorre in questa sede ordinare all’amministrazione di provvedere in tal senso;

 

Osservato che la legge parla di comunicazione della proposizione del ricorso al Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione (e dunque, all’attualità, al Ministro per la Pubblica Amministrazione e al Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione), utilizzando un sostantivo che lascia intendere che debba essere l’Ufficio giudiziario a provvedere in tal senso;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima):

a) rigetta l’istanza di tutela cautelare;

b) compensa le spese della fase cautelare;

c) fissa per la trattazione del merito del ricorso l’udienza pubblica dell’8 aprile 2020;

d) ordina all’amministrazione intimata dare notizia della pendenza del ricorso sul proprio sito istituzionale nel termine di giorni 5 dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza;

e) manda alla Segreteria di comunicare il ricorso al Ministro per la Pubblica Amministrazione e al Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2020 con l'intervento dei magistrati:

 

Giancarlo Pennetti, Presidente

Francesco Tallaro, Primo Referendario, Estensore

Pierangelo Sorrentino, Referendario

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
Francesco Tallaro   Giancarlo Pennetti
     
     
     

IL SEGRETARIO

 

 

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