Tutela e Valorizzazione Ambientale- Autorizzazione Paesaggistica
Il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 prescrive, all’art. 146, che i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili o aree di notevole interesse pubblico sottoposti a tutela ai sensi di legge, hanno l’obbligo di sottoporre all’ente competente (Regione o ente subdelegato) i progetti delle opere che intendono eseguire, corredati della documentazione prevista, ai fini di ottenere preventiva autorizzazione. In difetto di essa i lavori non possono essere iniziati. L’autorizzazione paesaggistica è un provvedimento autonomo e presupposto al rilascio degli altri titoli abilitativi l’intervento proposto. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione, l’Ente competente deve valutare la compatibilità paesaggistica dell’intervento richiesto in rapporto alle caratteristiche del contesto e al valore riconosciuto dal vincolo esistente.
Dal 1 gennaio 2010 è entrata a regime la procedura per il rilascio dell’ autorizzazione paesaggistica prevista dall’ art. 146 del decreto legislativo 42 /2004 (Codice dei beni culturali).
La procedura ordinaria prevista dall’art. 146 del D.Lgs 42/04 è caratterizzata dall’intervento della Sovrintendenza non più in via successiva, ma preventiva, attraverso il rilascio di un parere di natura vincolante, da acquisire all’interno del procedimento stesso di rilascio di autorizzazione.
L'autorizzazione paesaggistica è valida per 5 anni dalla data di rilascio. Decorso questo termine, se i lavori non sono stati eseguiti, deve essere richiesta una nuova autorizzazione.
Responsabile del Procedimento: Arch. Fortunato Griffo Tel 0963/997249;
Personale: Arch. Mariantonia Pupo tel. 0963/997356;
Arch. Rosario Di Betta;
Geom. Annunziato Zinnà tel 0963/997259;
Modulistica
Autorizzazione Paesaggistica Semplificata
Scheda procedura Autorizzazione Semplificata
Riferimenti Normativi
Decreto Legislativo N° 42/2004