Attività Produttive - Commercio - Artigianato


La Legge Regionale 12 agosto 2002, n. 34 e s.m.i. in materia di "Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali" fa seguito al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 relativo al "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", trasferendo alle Province le funzioni amministrative afferenti a diverse materie, molte delle quali ancora in corso di assegnazione.

 

Attività produttive

In materia di attività produttive l'art. 23 della L.R. 34/2002, comma 9, concernente lo Sportello unico per le attività produttive, stabilisce che "Spetta alle Province concedere contributi ai Comuni, singoli o associati, per la istituzione e gestione dello sportello unico per le attività produttive, favorendo forme di gestione associata entro ambiti territoriali individuati come ottimali".
Il successivo art. 24 - Attività di coordinamento esercitata dalla Regione e dalle Province - così definisce i compiti spettanti a Regione e Province:
1. La Regione attua il coordinamento e il miglioramento dei servizi di assistenza alle imprese mediante le Province.

2. Le Province:

a) istituiscono, a livello provinciale, lo «Sportello delle attività produttive», il quale assicura ai Comuni ed alle loro associazioni la necessaria assistenza per lo svolgimento dei compiti degli sportelli unici per le attività produttive;

b) promuovono, anche in collaborazione con le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, corsi di formazione, aggiornamento e di riqualificazione per il personale addetto alle attività degli sportelli unici per le attività produttive, preposti allo svolgimento delle funzioni e compiti di cui al precedente articolo;

c) provvedono all'ammodernamento delle dotazioni informatiche degli Sportelli unici in ordine alle nuove tecnologie funzionali alle attività degli stessi;

d) curano le iniziative di informazione e comunicazione sulle attività degli Sportelli unici.

3. Per il reperimento, l'immissione in rete e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni utili per lo svolgimento dell'attività di assistenza alle imprese, le Province stipulano appositi protocolli d'intesa con i soggetti e le strutture che li detengono.

4. La Regione organizza un sistema regionale di monitoraggio delle attività degli sportelli unici provinciali e comunali.


Artigianato

In base all'art. 28 della stessa Legge Regionale alle Province sono attribuite le seguenti funzioni amministrative in materia di artigianato:

a) l'approvazione del programma provinciale per l'artigianato, elaborato in concorso con i Comuni, il quale determina gli obiettivi per la qualificazione e lo sviluppo territoriale dell'artigianato ed indica le priorità territoriali e settoriali in conformità alle previsioni del piano territoriale regionale;
b) le funzioni conferite alla Regione dall'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*;
c) la determinazione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi, di presentazione delle domande, di erogazione ai beneficiari finali, nonché la determinazione delle modalità di revoca, nel rispetto della normativa vigente e degli indirizzi regionali;
d) l'approvazione del piano degli interventi ammessi a contributo;
e) il sostegno a progetti speciali di rilievo provinciale diretti a realizzare iniziative per lo sviluppo del settore.

* D. Lgs. 112/98 - Art. 14. Conferimento di funzioni alle regioni
1. Sono conferite alle regioni tutte le funzioni amministrative statali concernenti la materia dell'artigianato, come definita nell'articolo 12 (le funzioni amministrative relative alla erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere, comunque denominati, alle imprese artigiane, con particolare riguardo alle imprese artistiche, non riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 13 (In materia di artigianato sono conservate all'amministrazione statale le funzioni attualmente previste concernenti:
a) la tutela delle produzioni ceramiche, in particolare di quella artistica e di qualità, di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 188;
b) eventuali cofinanziamenti, nell'interesse nazionale, di programmi regionali di sviluppo e sostegno dell'artigianato, secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza unificata.
In tali casi lo Stato, d'intesa con la regione interessata, può avvalersi dei comitati tecnici regionali di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949. La composizione dei comitati tecnici regionali può essere modificata dalla Conferenza unificata. In tali casi lo Stato, d'intesa con la regione interessata, può avvalersi dei comitati tecnici regionali di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949. La composizione dei comitati tecnici regionali può essere modificata dalla Conferenza unificata).

Inoltre sono assegnate alle Province ulteriori funzioni in base alla Legge Regionale 15.03.2002 n. 15 "Norme sulla tutela, il recupero e la promozione dell'artigianato artistico e tipico della Calabria".

Industria

Ai sensi dell'art. 34 della L.R. 34/2002 in materia di Industria sono attribuite alle Province funzioni amministrative e compiti concernenti:

a) la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e di qualsiasi altro beneficio comunque riferito all'industria, ivi compresi quelli per le piccole e medie imprese nonché l'erogazione di contributi a consorzi, nei casi e per i fini di cui all'art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 112 del 1998*;
b) la programmazione negoziata e la promozione della concertazione tra gli Enti locali, le associazioni imprenditoriali, sindacali e gli Enti ad autonomia funzionale;
c) la promozione ed il coordinamento delle gestioni associate intercomunali degli sportelli unici, nel rispetto delle competenze comunali;
d) la promozione ed il coordinamento dei progetti di ammodernamento dei sistemi produttivi locali;
e) i programmi di innovazione e trasferimento tecnologico;
f) i programmi di sostegno alla ristrutturazione, riconversione e sviluppo di singoli settori industriali ed agli investimenti per impianti ed acquisto di macchine;
g) i programmi per lo sviluppo aziendale finalizzati ad incrementare l'occupazione;
h) lo sviluppo e la qualificazione dell'impresa cooperativa nonché il sostegno alla realizzazione, al potenziamento ed alla diffusione sul territorio regionale dei servizi reali alle imprese;
i) l'accertamento di speciali qualità delle imprese che siano specificatamente richieste dalla legislazione vigente;
l) la promozione ed il sostegno alla costituzione di consorzi tra piccole e medie imprese industriali.

2. Le Province, inoltre, concorrono, anche in riferimento all'articolo 3 della legge 488/92, alla formazione delle attività di cui alla lettera b) all'articolo 33.

3. Al fine di favorire lo sviluppo socioeconomico locale, le Province promuovono gli istituti e gli strumenti di programmazione negoziata previsti dalla legislazione nazionale vigente, anche mediante apposite modalità di confronto e concertazione tra Enti locali, forze economiche e sociali, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e altri soggetti pubblici e privati.

* Art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 112 del 1998Salvo quanto previsto nell'articolo 18, comma 1, lettere n), o), p), q), r), s), z), aa) e bb), sono incluse fra le funzioni delegate alle regioni quelle inerenti alla concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria, ivi compresi quelli per le piccole e medie imprese, per le aree ricomprese in programmi comunitari, per programmi di innovazione e trasferimento tecnologico, nonché quelli per singoli settori industriali, per l'incentivazione, per la cooperazione nel settore industriale, per il sostegno agli investimenti per impianti ed acquisto di macchine, per il sostegno allo sviluppo della commercializzazione e dell'internazionalizzazione delle imprese, per lo sviluppo dell'occupazione e dei servizi reali alle industrie. Alle funzioni delegate ineriscono anche l'accertamento di speciali qualità delle imprese, che siano richieste specificamente dalla legge ai fini della concessione di tali agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici. Alle funzioni delegate ineriscono, inoltre, gli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree individuate dallo Stato come economicamente depresse. Alle funzioni delegate ineriscono, infine, le determinazioni delle modalità di attuazione degli strumenti della programmazione negoziata, per quanto attiene alle relazioni tra regioni ed enti locali anche in ordine alle competenze che verranno affidate ai soggetti responsabili.


Inoltre l'art. 71 stabilisce che alle Province sono attribuite le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alle industrie a rischio di incidente rilevante, ivi compresi l'istruttoria tecnica ed i provvedimenti conseguenti agli esiti di tali istruttorie e le verifiche di coerenza e compatibilità territoriale.


Commercio

L'art. 51 della L.R. 34/2002 stabilisce che le Province esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi loro attribuiti dalle leggi regionali 11 giugno 1999, n. 17 e 18.
Esse curano inoltre:
a) la definizione degli indirizzi generali per l'insediamento dei pubblici esercizi;
b) la definizione dei criteri generali per l'individuazione dei Comuni ad economia prevalentemente turistica, delle città d'arte e delle zone del territorio nei quali gli esercenti il commercio possono determinare liberamente gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali al dettaglio;
c) la concessione dei contributi previsti dalle norme regionali.

 

Dirigente di riferimento 

 

Dr.ssa Armanda De Sossi

Recapito telefonico: 0963/997111

e-mail: armandadesossi@provincia.vibovalentia.it

 

 

 

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